Il proprietario di un immobile condotto in locazione ha il diritto di disdire il contratto alla prima scadenza dei 4 anni, per casi tipici e tassativi previsti dalla Legge. Infatti, e venendo al merito, per l’art. 3, comma 1, della Legge n. 431/1998 tale diritto può essere esercitato qualora il locatore: “intende destinare l’immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio (del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il 2° grado). Tuttavia nel caso di specie siamo al cospetto di una persona giuridica e non fisica, pertanto il richiamo al rapporto di filiazione quale argomento giuridico per dare efficacia alla disdetta è senz’altro da verificare e non è certamente assodato. Da quanto riferisce, dunque senza un approfondimento documentale della situazione descritta, parebbe infatti incompatibile la dedotta causa di disdetta con la qualità soggettiva del proprietario. È evidente infatti che una società non può essere oggetto di rapporti di parentela. Le suggeriamo di effettuare un approfondimento del contratto di locazione per verificare che non siano presenti clausole particolari/anomale e di valutare di impugnare la disdetta per le sopra esposte ragioni.