Divisione di immobile in comproprietà

Buongiorno, la moglie è comproprietaria di un appartamento nella misura di 1/4 con le altre 3 sorelle. Una di queste si rifiuta, su imposizione del marito, di vendere l'immobile in oggetto. Come ovviare tale rifiuto? grazie
Immobili (17/09/2017)
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Autore:
Avvocato Livia Achilli
Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Sovraindebitamento, Immobili, Famiglia
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Risposta:
La comproprietà di un bene comporta che ogni singolo componente la comunione sul bene vanti un diritto sullo stesso – pro quota – e possa esercitarlo. Nell’esercizio del diritto di proprietà rientra la possibilità, tra le altre, di vendere il bene ed abbandonare la comunione. Ciò comporta che nessun comproprietario possa impedire all’altro o agli altri di vendere e liquidare la propria quota. In ipotesi di disaccordo alla vendita, si profilano due soluzioni: a. il comproprietario che non voglia vendere il bene, acquista la quota del comproprietario venditore, così liquidando il valore come una ordinaria compravendita (nel caso, immobiliare). b. se il comproprietario che si oppone alla vendita non abbia l’intenzione di rilevare le quote altrui, deve procedersi alla c.d. divisione giudiziale. La divisione giudiziale consiste in un procedimento introdotto con atto di citazione avanti il Tribunale territorialmente competente (ove si trova l’immobile). Si radica così una causa civile a tutti gli effetti, allo scopo di procedere allo scioglimento della comproprietà/comunione e quindi alla divisione delle quote. Nel corso del processo l’immobile sarà periziato e valutato da un consulente del Tribunale, il quale avrà altresì l’incarico di valutare se sussista o meno la possibilità di una divisione materiale del bene. L’esito del procedimento, ove non si raggiunga un accordo tra le Parti, consiste nella vendita all’asta del bene e nella liquidazione del valore delle rispettive quote. La procedura giudiziale comporta il rischio di vendere il bene a un valore fortemente inferiore a quello commerciale; è quindi opportuno valutare con attenzione, se concretamente non esista la possibilità di un passaggio di quote tra i comproprietari o di una vendita libera e volontaria a terzi, così da realizzare un prezzo congruo rispetto al valore.
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