Equitalia, ipoteca su prima casa

Ho scoperto che Equitalia ha iscritto ipoteca sulla mia casa un paio di anni fa. Ora temo che Equitalia venda la mia abitazione. Cosa posso fare per ovviare a questa eventualità?
Immobili (19/02/2016)
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Autore:
Avvocato Livia Achilli
Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Sovraindebitamento, Immobili, Famiglia
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Risposta:
In via generale va detto che, per impedire l’espropriazione della casa, non resta che far cancellare a Equitalia l’ipoteca iscritta sulla propria abitazione. Per ottenere la cancellazione del suddetto gravame, è ovviamente necessario estinguere il debito in base al quale l’ente di riscossione ha provveduto all’iscrizione ipotecaria medesima. Fatta questa preliminare, necessaria premessa, va altresì detto che, con l’entrata in vigore del “decreto del Fare”, sono state introdotte una serie di garanzie ulteriori a favore del contribuente. L’agenzia di riscossione ora non può procedere al pignoramento della prima casa se questa risulta essere l'unico immobile di proprietà del debitore, che vi risiede anagraficamente, a meno che si tratti di abitazioni di lusso. Negli altri casi i pignoramenti immobiliari sono consentiti qualora l'importo del debito iscritto a ruolo sia superiore a 120 mila euro e comunque non prima di sei mesi dall'iscrizione di ipoteca. Riassumendo, Equitalia non può ottenere il pignoramento di un immobile quando il debitore si trovi nelle seguenti condizioni: il contribuente debitore è proprietario di un solo bene immobile; detto immobile è adibito ad uso abitativo; il contribuente ha la residenza anagrafica nell’unico immobile di sua proprietà. detto immobile non è considerato un’ “abitazione di lusso” e comunque non è classificato nelle categorie catastali A/8 (abitazioni in ville) ed A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Permane, tuttavia, la possibilità in capo a Equitalia di intervenire in una procedura esecutiva, su un immobile adibito a prima casa, promossa da altro soggetto diverso dall’agente riscossore.
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