Il venditore dopo firma della proposta si ritira. Lesi i diritti dell'acquirente?

Buongiorno, dopo aver messo in vendita l'appartamento l'agenzia di intermediazione ha trovato l'acquirente e quindi ho firmato per accettazione la proposta di vendita (solo quella). Per motivi personali ora mi trovo costretto a non voler più cedere il mio appartamento. Con che mezzi e in che tempi ne devo dare comunicazione? So già che dovrò restituire il doppio della caparra ma l'acquirente ha paventato l'ipotesi di rivolgersi ad un legale per chiedere un risarcimento danni (pare abbia già acquistato mobili, sbloccato capitale che aveva investito, disdetto il precedente contratto d affitto). È sua facoltà farlo o sono solo minacce? Qualora si rivolgesse effettivamente ad un legale, rischio davvero di dover risarcire qualche importo? Vi ringrazio se potete aiutarmi a fate chiarezza.
Immobili (18/12/2018)
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Autore:
Avvocato Guido Vecellio
Diritto bancario e Cartelle esattoriali, Condominio, Recupero Crediti
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Risposta:

Con il preliminare di vendita il venditore (promissario venditore) si impegna a vendere all'altra parte (promissario acquirente), che si impegna ad acquistare al prezzo pattuito.

Con il preliminare di vendita non si diventa proprietari del bene, ma occorre il rogito, per certificare il passaggio di proprietà (art. 1351c.c.).

Se il venditore si ritira è chiaro che l'acquirente ha a disposizione diversi mezzi per far valere i suoi diritti.

Può chiedere lo scioglimento del preliminare di vendita o rivolgersi al Tribunale per ottenere una sentenza che trasferisca la proprietà in modo coattivo.

Prima però deve inviare una diffida ad adempiere al venditore, intimandogli l'obbligo di presentarsi dal notaio per il rogito.

Oltre all'incameramento del doppio della caparra e la risoluzione del contratto preliminare di vendita, l'acquirente ha anche la possibilità di richiedere un risarcimento del danno, a causa della condotta illecita del venditore.

Tale risarcimento viene quantificato, in giudizio, dal giudice per la differenza tra il valore commerciale del bene all'inizio della causa ed il prezzo pattuito nel contratto di compravendita.

 

Avvocato Guido Vecellio

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