Impedito utilizzo dell’immobile comune: che succede?

Buongiorno, io e mia sorella abbiamo 1/6 a testa, della proprietà della casa ereditata da mio papà, mia mamma i restati sesti. Qualche mese fa mia mamma è venuta a mancare. Non abbiamo ancora fatto la successione. Nel frattempo Io l'ho ristrutturata e ci abito con le mie due figlie e mia moglie, senza negare ne impedire l'accesso alcuno a mia sorella. La stessa pretende un affitto da me. Lo può fare? Grazie
Immobili (12/10/2017)
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Autore:
Avvocato Livia Achilli
Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Sovraindebitamento, Immobili, Famiglia
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Risposta:
Il nostro Ordinamento prevede che i partecipanti la comunione di un bene godano dello stesso pro quota, senza che l’uno possa escludere l’altro dall’utilizzo e senza che l’utilizzo da parte di un soggetto pregiudichi i diritti degli altri comunisti. Dal descritto principio - che fonda e regola la comunione - emerge che il comproprietario che sia escluso dal godimento del bene abbia diritto ad un ristoro economico, ovvero che la mancata partecipazione venga compensata da un riconoscimento in denaro. *** Esaminando ora la fattispecie che Lei sottopone, occorre valutare se la dedotta disponibilità da parte Sua a far accedere la sorella presso l’immobile, integri e soddisfi il diritto di godimento riservato tipicamente al partecipante alla comunione di un bene immobile. In concreto, il godimento di un bene immobile - e in particolare di una abitazione - si realizza mediante la riscossione dei frutti (ad es: un immobile messo in affitto con divisione tra i comunisti dei canoni percepiti) ovvero mediante l’utilizzo della casa come residenza. Nell’ipotesi in cui, pertanto, Lei garantisse a Sua sorella un mero accesso, la stessa - anche secondo la costante ed univoca giurisprudenza - potrebbe richiederLe un canone o indennizzo per la mancata utilizzazione del bene. Per prassi tale indennizzo è commisurato alle locazioni abitative in corso e, naturalmente, alla quota di proprietà del beneficiario. Ciò è a dire che la mera possibilità di entrare (o di non essere estromessi dal) nell’appartamento non è esercizio del diritto di godimento del bene e pertanto, nel caso, la sorella ne sarebbe esclusa per un uso, di fatto, riservato che Lei ne fa con la Sua famiglia. *** Diversi sarebbero gli effetti qualora la Sua disponibilità si sostanziasse non in un mero permesso ad accedere all’immobile, ma nel condividere l’abitazione con la sorella. In tal modo i comproprietari godrebbero delle proprie quote ideali secondo l’effettiva destinazione (uso) del bene, senza che la condotta dell’uno realizzasse un pregiudizio per l’altro.
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