E' dovuto l'IMU per un immobile in costruzione?

Gentili Avvocati, ho ricevuto un avviso di accertamento per mancato versamento IMU per l’anno 2015 di un immobile all’epoca in costruzione. Considerato che dal 2013 sono residente all’estero ed iscritta all’ AIRE, e nel frattempo sono divenuta titolare di pensione nel paese estero di residenza, sono a chiederVi se vi siano gli estremi per richiedere l’annullamento dell’atto. Specifico che in Italia sono titolare di un altro immobile, di cui pago annualmente l’IMU, pertanto non direttamente considerato adibito ad abitazione principale. Nel ringraziarVi, porgo cordiali saluti. 

Immobili (14/11/2019)
lawyer
Autore:
Avvocato Marta Calderoni
Locazioni commerciali, Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Immobili, Famiglia
Segui l’avvocato
Risposta:

Per rispondere al Suo quesito, riteniamo opportuno segnalare quanto segue.

L’IMU (Imposta Municipale Propria) è un’imposta che ha come presupposto il possesso di immobili e, conseguentemente, saranno tenuti al pagamento i proprietari degli stessi.

Se il proprietario è residente nell’immobile, lo stesso sarà esentato dal versamento (la legge specifica infatti che l’IMU non si applica alle abitazioni principali), mentre chi non è residente (come Lei nel caso di specie) non avrà diritto ad alcuna agevolazione e dovrà pagare l'IMU con l’aliquota relativa alle seconde case.

Tuttavia, se abbiamo ben compreso, nel caso di specie l'immobile per il quale Le viene contestato l'omesso versamento dell'IMU per l'anno 2015 era in costruzione: è dunque necessario appurare se l'IMU sia dovuta o meno anche per gli immobili in costruzione.

Sul punto precisiamo che vi è una importante sentenza della Corte di Cassazione (n. 17035/2013), con cui è stato stabilito che non sono soggetti al pagamento dell'Imu gli immobili in corso di costruzione.

In base all’art. 5 del Decreto Legislativo 504/1992, infatti, se un fabbricato non è ultimato né effettivamente utilizzato, dovrebbe scontare sempre l’imposta l’area sottostante utilizzata ai fini edificatori. 

Secondo la Cassazione vi sarebbero dunque dei casi in cui manca l’oggetto dell’imposizione poiché il bene non può essere considerato area fabbricabile nè fabbricato se non è ancora stato ultimato, né è effettivamente utilizzato.

Riteniamo pertanto che nel caso di specie vi siano gli estremi per contestare l'avviso di accertamento ricevuto.

 

Avvocato Marta Calderoni

 

CONTATTA L’AVVOCATO
Prenota subito online
Dove ci trovi
se vuoi incontrarci di persona
Se vuoi incontrarci di persona e conoscerci ci trovi in Via Crocefisso 6 a Milano, presso gli uffici di Avvocato Accanto, tutti i giorni da lunedì a venerdì e su appuntamento anche il sabato. Ti aspettiamo.
mappa avvocato accanto
Non hai trovato ciò che cercavi?
Fai una domanda