Locazione turistica, come ci si comporta?

Vorrei prendere in affitto una casa in una località di villeggiatura per quest’estate. Prima di procedere, tuttavia, vorrei sapere a quali conseguenze vado incontro qualora, per qualsiasi motivo, non potessi più recarmi in villeggiatura.
Immobili (26/02/2016)
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Autore:
Avvocato Livia Achilli
Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Sovraindebitamento, Immobili, Famiglia
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Risposta:
La locazione per finalità turistiche è una particolare tipologia di contratto di locazione perché rivolta a soddisfare temporanee esigenze abitative con fini di vacanza nelle cossiddette seconde case (ossia quelle abitazioni utilizzate solo per periodi di riposo). Non è necessario che l’immobile sia ubicato in una località turistica. Il contratto di affitto di una casa per le vacanze è disciplinato, come le altre forme di locazione, dall'articolo 1571 e seguenti del Codice Civile, ma a differenza delle altre tipologie di contratti, non prevede l'obbligo di versare una caparra o una cauzione. La finalità turistica/di vacanza deve risultare dal contratto, il quale deve essere obbligatoriamente perfezionato per iscritto a pena di nullità e registrato se di durata superiore ai 30 (trenta) giorni. In tal caso, l'imposta di registro andrà divisa in parti uguali tra il proprietario e l'affittuario. Al termine della durata del contratto, lo stesso si ritiene automaticamente risolto e il conduttore deve rilasciare l’immobile nel medesimo stato in cui gli è stato consegnato e riconsegnare le chiavi al proprietario. Per rispondere al quesito, fatte le premesse generali di cui sopra, in caso di rinuncia alla locazione da parte del conduttore, questi ha diritto al rimborso di parte della somma anticipata a seconda del termine entro cui manifesta l’intenzione di recede. Precisamente: somma anticipata detratto il 10%, se recesso sino a 30 giorni prima dell’inizio della locazione; somma anticipata detratto il 25%, se recesso sino a 21 giorni prima dell’inizio della locazione; somma anticipata detratto il 50%, se recesso sino a 11 giorni prima dell’inizio della locazione; somma anticipata detratto il 75%, se recesso sino a 3 giorni prima dell’inizio della locazione.
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