Il mutuo, a norma dell’art. 1813 C.C. è il contratto con il quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di denaro, o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.
Generalmente, per l’acquisto della propria abitazione, viene concesso dalla Banca, un mutuo ipotecario, contratto siglato da un notaio, il quale ha un ruolo di garante e deposita il documento firmato alla Conservatoria Immobiliare affinché venga iscritta l’ipoteca.
A norma dell’art. art. 40 c.2 del Testo unico bancario: “La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata”.
Questo vuol dire che se la rata del mutuo risulta non pagata per oltre 180 giorni, cioè per più di 6 mesi, anche non consecutivi, l’Istituto di credito potrà risolvere il contratto con il cliente inadempiente, pretendere il pagamento immediato di quanto dovuto ed esercitare di diritto l’ipoteca sulla casa posta a garanzia, attivando una procedura di espropriazione immobiliare, pignorando il bene oggetto di ipoteca e mettendolo all’asta.
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Per i motivi suesposti, pertanto, qualora, Ella dovesse decidere di non onorare il debito con la Banca, anche solo per la quota a Lei spettante, la Banca, valutata la gravità dell’inadempimento, avrebbe titolo per le azioni come sopra descritte.
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Nel diverso caso in cui, invece, la Sua compagna provvedesse a effettuare il bonifico sul conto cointestato per l’intera somma e non solo per quella alla stessa spettante, come da accordi tra voi intercorsi, alcun problema sorgerebbe con la Banca.
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E’ bene significarLe, però, che, qualora dovessero insorgere controversie con la stessa, potrebbe verificarsi la situazione che Le andrò a esaminare.
Da quanto esposto, Lei e la Sua compagna siete comproprietari di un immobile, per la quota di 1/3 Lei e per 2/3 la Sua convivente.
Qualora nascesse, per qualsiasi motivo, la necessità di sciogliere la comproprietà sull’immobile, le strade da intraprendere sarebbero due:
In caso di vendita dell’intero immobile a terzi, previa soddisfazione del credito della banca, il ricavato sarebbe suddiviso secondo le quote a ciascuno spettante.
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Devo, però, renderLe noto che, nonostante il nostro ordinamento giuridico sia favorevole nel considerare le obbligazioni tra i conviventi more uxorio, come obbligazioni naturali, e, quindi, non ripetibili, è prevista a norma dell’art. 2041 del C.C. una specifica azione, cosiddetta di ingiustificato arricchimento, che stabilisce: “chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”.
Questo vuol dire che la Sua compagna, qualora dimostrasse che i suoi versamenti, anche della Sua quota, non fossero stati volti a soddisfare esigenze familiari concrete e avessero superato i limiti di proporzionalità e adeguatezza, avrebbe titolo per richiederLe la restituzione di quanto dalla stessa versato.
Avvocato Federica Cilotti
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