Preventivo accettato: si può modificare?

Salve, dopo aver accettato un lavoro straordinario ed iniziato i lavori si sono accorti di un errore nel calcolo dei m3 da coimbentare ci chiedono il 40% in piu del lavoro ... possono farlo ???
Immobili (29/11/2019)
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Autore:
Avvocato Marta Calderoni
Locazioni commerciali, Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Premesso che la risposta che segue non può essere che generale, non avendo esaminato la documentazione in Suo possesso, ossia il contratto concluso con l'impresa che deve eseguire i lavori o il preventivo da questa redatto (se da Lei firmato per accettazione), si segnala quanto segue.

Il nostro codice civile stabilisce che il contratto si ritiene concluso solo a seguito dell'incontro delle volontà delle parti, ossia quando la proposta dell’una viene accettata integralmente e senza riserve dall’altra.

Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che il preventivo non sia un contratto bensì una semplice proposta contrattuale. Perché esso diventi contratto è necessaria l’accettazione della controparte. Tale accettazione può essere espressa (ad esempio con la firma di un contratto o dello stesso preventivo con la specifica “per accettazione”) o anche tacita (ad esempio aprire la porta di casa ai tecnici per l’avvio dei lavori).

Posto che il semplice preventivo non è un contratto, esso è modificabile fino al momento in cui la controparte non lo accetta. Con l’accettazione il preventivo, esso diventa irrevocabile poiché l’accordo si considera concluso, salvo il solo caso di errore.

Quindi, le situazioni che possono verificarsi nel caso di specie sono due:

  • Se Lei e l'impresa non avete sottoscritto un contratto (né Lei ha sottoscritto per accettazione il preventivo), il preventivo è ancora modificabile, e dunque Lei non è tenuto ad accettare la nuova modifica e può rinunciare alla stipula del contratto senza dover pagare nulla all'impresa, neanche se questa, colpevolmente, ha iniziato a sostenere delle spese, ordinando le materie prime necessarie all'esecuzione dei lavori.
  • viceversa, se il preventivo è stato accettato ed è dunque diventato un contratto vero e proprio, esso non è modificabile neanche se l'impresa ha sbagliato i calcoli.

Tuttavia eccezionalmente il codice civile consente di annullare il contratto già concluso, se è stato il frutto di un errore e tale errore è essenziale.

Dunque se il preventivo dell'impresa fosse già stato accettato da Lei, l'impresa potrebbe comunque sciogliersi dall’accordo entro cinque anni dalla conclusione sostenendo che il prezzo proposto è stato frutto di un errore di calcolo.

 

Avvocato Marta Calderoni

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