Vendita immobile e trasferimento anticipato del possesso
Per rispondere al Suo quesito, riteniamo opportuno precisare che vi sono gravi conseguenze se una delle parti, dopo aver stipulato il contratto preliminare, si rifiuta, per qualsivoglia motivo, di stipulare il contratto definitivo.
Il nostro ordinamento mette infatti a disposizione della parte adempiente alcuni strumenti di tutela; primo tra tutti l’azione di adempimento coattivo ai sensi dell’art. 2932 del codice civile (c.d. esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre).
Tale azione consente alla parte adempiente di convenire in giudizio l’altra (inadempiente) ed ottenere una sentenza che disponga il trasferimento coattivo dell’immobile.
Nel caso di specie, dunque, qualora il promissario acquirente del Suo appartamento si rifiutasse di stipulare il rogito definitivo di compravendita, Lei avrà a disposizione tale azione.
Altro rimedio (opposto al precedente) è quello della risoluzione del contratto: sempre che l’inadempimento sia grave, il nostro ordinamento (art. 1453 c.c.) consente di sciogliersi dal contratto per mezzo di una pronuncia del giudice competente che sancirà la risoluzione del contratto.
Nel caso di specie, conseguenza di una pronuncia di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del promissario acquirente sarà l'obbligo per costui di restituirLe l'immobile (di cui ha ricevuto la detenzione anticipata): qualora l'acquirente non adempia spontaneamente, Lei avrà a disposizioni i rimedi giuridici per costringerlo afarlo, quale una azione esecutiva tramite Ufficiale Giudiziario.
Inoltre la parte adempiente, in aggiunta ai rimedi sopracitati, potrà sempre chiedere altresì il risarcimento dei danni subiti.
Nel caso di specie, ove è stata versata una caparra confirmatoria a Suo favore, stante l'inadempimento del promissario acquirente, Lei potrà dichiarare di recedere dal contratto, ritenendo la somma già incassata.