Infortunio in palestra: chi risarcisce?

Vi scrivo per chiedere un parere riguardo un incidente avvenuto mentre mi trovavo in palestra. Tre giorni fa mi allenavo nella sala pesi della palestra in cui sono regolarmente iscritto quando un ragazzo che si stava allenando nel macchinario affianco a me, non avendo posto le sicure al suo bilanciere e nello scaricare la stecca solo da un lato, ha fatto ribaltare quest'ultima che mi ha colpito in piena testa, subito sono stato portato dall'ambulanza in pronto soccorso dove mi hanno apposto 5 punti di sutura in testa e 7 gg di prognosi. La domanda è la seguente , credendo di aver diritto ad un risarcimento a chi mi devo rivolgere? alla palestra o al ragazzo? Come mi devo muovere?
Infortunistica e incidenti stradali (09/06/2019)
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Autore:
Avvocato Marta Calderoni
Locazioni commerciali, Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Per rispondere al Suo quesito, riteniamo opportuno segnalare quanto segue.

Dalla Sua esposizione sembrerebbe emergere un duplice profilo di responsabilità, sia da parte della palestra in cui Lei è iscritto, sia da parte dell'utente che, con il proprio comportamento negligente/imprudente, Le ha cagionato il danno.

In particolare, precisiamo che il titolare della palestra è tenuto a garantire la sicurezza dei clienti; ciò significa che le attività devono svolgersi in ambienti che rispettino la normativa in tema di sicurezza, con utilizzo di attrezzature e macchinari idonei. È altresì compito del gestore verificare che tale sicurezza venga mantenuta nel tempo attraverso una corretta manutenzione delle strutture e dei macchinari ed un adeguamento degli stessi ai mutamenti normativi nel frattempo intervenuti.

Segnaliamo tuttavia che vi sono alcune situazioni nelle quali il titolare della palestra potrebbe andare esente da responsabilità, poiché ha eseguito tutto ciò che era in suo potere per prevenire o comunque evitare l'infortunio.

In tali ipotesi, se si ritenesse automaticamente responsabile il gestore della palestra, si attribuirebbe a costui una responsabilità di natura oggettiva (che prescinde cioè da una colpa effettiva); egli andrà semmai esente da responsabilità se dimostrerà di avere predisposto ed attuato, all'interno della struttura, ogni idonea misura di prevenzione degli infortuni (per esempio, nel caso di specie, potrebbe dimostrare di avere vigilato adeguatamente o di avere sconsigliato, magari tramite un istruttore, al ragazzo di effettuare l'esercizio nella sala pesi con le modalità che hanno poi cagionato il Suo infortunio).

Dal punto di vista probatorio, l'onere della prova grava maggiormente sulla palestra, poiché a Lei sarà sufficiente provare che l'infortunio si è verificato all'interno della stessa, mentre sarà il gestore a dover dimostrare l'assenza di colpa derivante dall'adozione delle misure di prevenzione e da una adeguata sorveglianza sulle attività.

Difatti, lo ribadiamo, il titolare/gestore della palestra - oltre a rispondere di eventuali carenze strutturali - risponde anche per l'omessa vigilanza da parte degli istruttori (c.d. culpa in vigilando) specialmente quando si tratta di attività non libere, proprio come quella che si svolge in sala pesi.

Le consigliamo pertanto di inviare immediatamente una lettera raccomandata alla palestra, descrivendo quanto occorso, allegando il referto del Pronto soccorso e chiedendo il risarimento dei danni da Lei subiti, allo stato ancora da quantificare; qualora la palestra abbia stipulato idonea polizza assicurativa, potrà aprire il sinistro con la propria assicurazione, che Le risarcirà il danno.

Parimenti, è ipotizzabile altresì una responsabilità dell'utente della palestra che si allenava al Suo fianco, a norma dell'art. 2043 c.c.

Infatti la norma in esame prevede che qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto arisarcire il danno.

Perché sorga l’obbligo di risarcimento è necessario che tra fatto illecito ed il danno sussista un nesso di causalità.

Per stabilire quale tra le azioni sia causa dell'evento si fa riferimento al diritto penale e, nello specifico, alla teoria della causalità materiale, in base alla quale una condotta è causa di un evento se e solo se essa ne è condicio sine qua non, cioè condizione senza la quale l'evento non si sarebbe prodotto; per verificare quando sussista questo nesso ci si riferisce alla c.d. causalità adeguata, in virtù della quale la condotta è causa quando, normalmente, è idonea a cagionare quell'evento.

Alla luce di quanto sopra esposto, nel caso di specie, l'utente della palestra sarà tenuto a risarcire i danni da Lei subiti poiché con il proprio comportamento imprudente e negligente ha fatto in modo che la stecca del macchinario La colpisse al capo, ferendoLa.

 

Avvocato Marta Calderoni

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