Come ci si tutela dai rumori intollerabili provenienti dal vicino?

Salve, nel mio palazzo il garage é stato affittato ad una officina che ripara motori. Nel regolamento al riguardo non ci sono restrizioni per il garage ma solo norme di civile convivenza. Tale attività ha scombussolato la nostra vita perché siamo proprio al piano rialzato e ne subiamo le molestie in tutti i sensi. Cosa é possibile fare? Devo arrendermi e cambiare casa se riesco a venderla? Grazie.

Locazioni commerciali (03/06/2018)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Posto che il regolamento condominiale non pone vincoli circa la destinazione della locazione del garage in oggetto, occorre appellarsi alle norme del Codice Civile.

In particolare, il riferimento è alla disciplina di cui all'art. 844 del Codice Civile, che dispone: "Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso".

Il primo criterio che evinciamo dalla lettera normativa è che, in via astratta, i c.d. rumori (o fumi o quant'altro potenzialmente provochi fastidio) non sono proibiti o causa di immediata cessazione dell'attività che li produce.

La norma, tuttavia, pone un limite: la tollerabilità, e un ulteriore criterio, ovvero la condizione dei luoghi.

Ora, la tollerabilità, molto concretamente, risponde ad una soglia di decibel fissata dal regolamento comunale: per valutare il superamento di tale soglia, sarebbe necessario il rilievo di un perito fonometrico o acustico.

Quanto alla condizione dei luoghi e all'ulteriore criterio di cui all'ultimo comma ("la priorità di un determinato uso") riteniamo di non poco conto che in un contesto abitativo dovrebbe essere privilegiata (priorità) la tutela del tranquillo godimento del domicilio, piuttosto che l'attività condotta dal garage.

Nel caso in cui, in concreto ed in maniera documentata, l'officina violasse i limiti di tollerabilità, sarebbe necessario attivare una c.d. azione inibitoria presso l'Autorità giudiziaria, al fine di a. far cessare l'attività rumorosa o b. adoperare gli strumenti necessari per ridurre la rumorosità.

Peraltro, in casi estremi, ove i rumori o il disagio creato dall'officina abbiano addirittura cagionato un danno alla salute (per via del mancato riposo, dello stress) è percorribile anche l'azione per il risarcimento del danno.

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La vicenda si dipana in una zona grigia, nella quale entrambe le parti hanno le rispettive, legittime ragioni. La discriminante può essere proprio data dal superamento del livello di tollerabilità per l'attività del garage.

Il suggerimento è di provare ad inviare una diffida all'officina, intimando il rispetto della suddetta soglia del rumore e degli orari ovvero l'adozione di strumenti idonei ad attutire i rumori.

Ricordiamo infatti che vi sono degli orari prestabiliti che sono per legge deputati al riposo dei condomini. 

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