Per rispondere al Suo quesito, riteniamo opportuno segnalare quanto segue.
Nel nostro ordinamento giuridico né il codice civile né le leggi speciali sulla locazione (Legge n. 392/78 e n. 431/98) contengono la definizione di contratto di locazione parziale.
Vi è l'art. 1571 c.c. che definisce la locazione come il contratto con il quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.
Tuttavia il riferimento alla cosa immobile non è di per sé preclusivo della possibilità di locare, in uso esclusivo, uno o più vani di un'unità immobiliare, con uso condiviso della restante parte dell'abitazione.
Pertanto è sicuramente lecito e possibile che Lei e Suo fratello stipuliate un contratto di locazione parziale: Lei si obbligherà a far godere a Suo fratello uno o più vani dell'appartamento, per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.
Avvocato Marta Calderoni
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