Il Locatore può recedere dal contratto prima della naturale scadenza?

Salve, attualmente posseggo un immobile che ho affittato con mutuo e regolare contratto con scadenza il 2022 ,attualmente io vivo in affitto sposato e due bimbi piccoli per necessita personali vorrei andare a vivere in quell'immobile che ho affittato che si trova situato in palazzo familiare dove già vivono i miei suoceri al piano superiore voglio andarci perchè avendo due bimbi piccoli stando anche loro mi possono dare una mano nell'accudirli visto che entrambi lavoriamo.....Chiedo posso interrompere il contratto prima del tempo e se si mi indicate come fare? Grazie attendo una vostra risposta in merito...Saluti!!!!
Locazioni ad uso abitativo (28/01/2019)
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Autore:
Avvocato Simona Costanzo
Condominio, Locazioni commerciali, Recupero Crediti, Locazioni ad uso abitativo, Immobili
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Risposta:

La locazione di unità abitative è regolata nel nostro ordinamento dalla L. 431/98.

L’art. 3 di tale legge regola la possibilità per conduttore e per il locatore di risolvere il contratto, prevedendo una disciplina di maggior favore nei confronti del contraente debole (il conduttore).

Il comma 6 di tale norma prevede che il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi”.

Al locatore tale facoltà di recesso in ogni tempo non è concessa. Ratio della norma è, infatti, la tutela del preminente diritto di abitazione.

Il soprarichiamato art. 3 prevede che il locatore possa alla scadenza del primo quadriennio evitare che il contratto si rinnovi per gli ulteriori quattro anni.

La norma definisce testualmente tale possibilità come “facoltà di diniego del rinnovo del contratto” che può essere esercitata solo ed esclusivamente qualora ricorrano determinati motivi espressamente indicati nella norma citata.

Alla seconda scadenza del contratto il locatore può esercitare validamente la facoltà di diniego  di rinnovo del contratto senza che vi sia alcuna particolare motivazione.

Pertanto, il recesso è una facoltà che viene concessa solo ed esclusivamente al conduttore, che può avvalersene in qualsiasi momento a condizione che ricorrano gravi motivi e che rispetti il termine di preavviso.

Il locatore, invece, può manifestare solo la propria volontà di non rinnovare il contratto di locazione in essere dandone comunicazione al conduttore almeno 6 mesi prima (termine di preavviso) e attendere la naturale scandeza del contratto stesso (disdetta del contratto).

 

Avvocato Simona Costanzo

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