Le fideiussioni omnibus, predisposte dall'ABI ed utilizzate da tutte le banche italiane sono nulle per violazione dell'art. 2, comma 2, lettera A legge 287/1990 (cosiddetta Legge Antitrust). Con l'appiattimento testuale, dato dall'uniformità dei testi predisposti dall'ABI ed utilizzati da tutte le banche, senza alcuna variazione, viene violata la libertà di concorrenza, avente come destinatari gli operatori di mercato.
La sentenza cui facciamo riferimento (Cass. Civ. sez 1° n.29810 del 12/12/2017) è stata emessa dalla 1° Sezione Civile e non dalle Sezioni Unite, ma costituisce comunque un precedente vincolante per i giudici di merito, relativamente alle cause in essere.
E' il principio dello "stare decisis", affermato dalla stessa Suprema Corte in diverse sentenze, che sancisce l'obbligatorietà del precedente giurisprudenziale. Quindi il fideiussore, invocando la nullità dell'atto, potrà opporsi ad ingiunzioni di pagamento, esecuzioni immobiliari e potrà inoltre richiedere risarcimento danni per condotta illecita oltre a quello derivante da illegittima segnalazione in Centrale Rischi. Con questo riteniamo di aver risposto alla Sua domanda.
Avvocato Guido Vecellio
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