Investigazioni private: quali limiti vanno rispettati?

Salve volevo gentilmente chiedere se si può far girare via mail relazioni di un investigazione privato con foto di auto con targhe visibile dentro una proprietà privata. In breve un mio amico è stato pedinato da investigatori privati dentro il suo garage privato sotterraneo e mi è arrivata una mail con la foto della mia auto con targa visibile con scritto che una donna si allontanava a piedi (ero io)oltre me anche altre auto e persone sono presenti in foto. Per privacy hanno il diritto di far girare mail con foto e numeri di targa visibili o no? Grazie.

Risarcimento danni e responsabilità civile (10/10/2018)
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Autore:
Avvocato Marta Calderoni
Locazioni commerciali, Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Per rispondere al Suo quesito, riteniamo opportuno segnalare quanto segue.

In relazione all'attività svolta dagli investigatori privati, la legge  disciplina specificamente il comportamento che tali professionisti devono osservare.

In particolare, per quanto qui interessa, l'investigatore non può intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta dei dati. Tali attività possono essere eseguite esclusivamente sulla base di apposito incarico conferito per iscritto e solo per le finalità di cui al codice; l'atto d'incarico deve menzionare in maniera specifica il diritto che si intende esercitare in sede giudiziaria, ovvero il procedimento penale al quale l'investigazione è collegata, nonché i principali elementi di fatto che giustificano l'investigazione e il termine ragionevole entro cui questa deve essere conclusa.

Specifica attenzione è inoltre prestata dal nostro legislatore all'adozione di idonee cautele per prevenire l'ingiustificata raccolta, utilizzazione o conoscenza di dati in caso di:
 
a) acquisizione, anche informale di notizie, dati e documenti connotati da un alto grado di confidenzialità o che possono comportare, comunque, rischi specifici per gli interessati;
b) scambio di corrispondenza, specie per via telematica;
c) esercizio contiguo di attività autonome all'interno di uno studio;
d) utilizzo di dati di cui è dubbio l'impiego lecito, anche per effetto del ricorso a tecniche invasive;
e) utilizzo e distruzione di dati riportati su particolari dispositivi o supporti, specie elettronici (ivi comprese registrazioni audio/video), o documenti (tabulati di flussi telefonici e informatici, consulenze tecniche e perizie, relazioni redatte da investigatori privati);
f) custodia di materiale documentato, ma non utilizzato in un procedimento.
 
Sicuramente ciò che è successo nel caso di specie (diffusione via e-mail dei risultati dell'indagine, con immagini in cui sono ritratte terze persone e dati sensibili) non è conforme ai codici deontologici e di comportamento degli investigatori privati e pertanto il comportamento illegittimo tenuto dall'investigatore potrà essere sanzionato.
 
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