Costituzione di parte civile. Quando iniziare il giudizio civile di risarcimento del danno

Buonasera, vorrei gentilmente avere un informazione se in un processo penale la costituzione di parte civile è stata rifiutata, il processo civile per la richiesta del danno quando dovrebbe iniziare? se non ho capito male dovrebbe iniziare al termini dei tre gradi di giudizione del processo penale? Ma se nel frattempo il processo penale va in prescrizione? grazie per le informazioni che potrà darmi grazie e cordiali saluti.
Risarcimento danni e responsabilità civile (27/09/2018)
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Autore:
Avvocato Marta Calderoni
Locazioni commerciali, Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Per rispondere al Suo quesito, riteniamo opportuno segnalare quanto segue.

Il nostro codice di procedura penale ha aperto la strada alla possibilità che il giudizio penale e quello civile scorrano su due binari paralleli, concludendosi anche con giudicati contraddittori.

La norma fondamentale che contiene la disciplina relativa al rapporto tra giudizio civile e azione penale è contenuta nell'art. 75 c.p.p., che sostanzialmente prevede tre ipotesi: 
1.    L'azione proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fin tanto che in sede civile non sia stata pronunciata una sentenza di merito, anche non passata in giudicato; tale trasferimento comporta la rinuncia agli atti del giudizio civile;
2.    L'azione civile può proseguire in sede civile, se non viene trasferita in sede penale, ovvero se è iniziata quando non è più possibile la costituzione di parte civile;
3.    Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il giudizio civile deve essere sospeso fino alla pronuncia della sentenza definitiva.

Dunque a norma dell'art. 75 c.p.p., il giudizio civile e quello penale possono scorrere su due binari paralleli, ignorandosi vicendevolmente.

Inoltre l'art. 651 c.p.p. stabilisce che la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio risarcitorio pendente nei confronti del condannato e l'art. 652 c.p.p. sancisce che questa espansione del giudicato non opera quando il giudizio penale si conclude, non con una sentenza di condanna, ma di assoluzione, e il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile ai sensi dell'art. 75 II co. c.p.p. In questo secondo caso, quindi, il giudice civile non è vincolato dalla sentenza assolutoria pronunciata dal giudice penale.

Alla luce delle considerazioni sopraesposte, nel caso di specie, non è necessario attendere l'esperimento dei tre gradi di giudizio penale ma ben potrà essere avviata anche subito l'azione civile diretta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.

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