Mio marito, positivo al Covid19, ha voluto stare in casa con la famiglia. Posso separarmi?

Mio marito, sapendo di essere positivo al Covid19, è rientrato in casa nostra, dove vivono mio padre con patologie e mio figlio minorenne. Vorrei sapere se posso chiedere la separazione oppure l'annullamento visto che rifiutando il ricovero ha messo a rischio la famiglia.

Separazione divorzio e modifica delle condizioni (25/03/2020)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

In tema di annullamento del matrimonio è necessario sapere se il rito di celebrazione sia stato civile o religioso. In entrambi i casi, vi sono ragioni tassative, per richiedere l'annullamento.

Quanto al rito civile (tra le altre) mancanza dei requisiti di forma e di sostanza ex lege, celebrazione sotto minaccia o violenza perpetrata nei confronti di uno o entrambi i coniugi, matrimonio celebrato per "errore", matrimonio celebrato per pura forma,aver commesso omicidio o tentato omicidio ai danni del coniuge dell'altro.

Quanto al rito religioso (competenza Sacra Rota), a titolo non esaustivo, impotenza assoluta a procreare, precedente matrimonio non annullato, crimine, violenza fisica o morale.

Ora, è del tutto da valutare se la condotta del marito, che non si è preoccupato di tutelare la famiglia dall'infezione Covid19, sia da considerarsi criminosa e, in ogni caso, dovrà previamente essere giudicata ed accertata dalla competente Autorità italiana. Ciò svolto, si potrebbe valutare l'annullamento per crimine o per violenza.

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La strada della separazione è, invece, più lineare. Non è necessario motivare le proprie convinzioni, per potere procedere con la separazione. Separarsi è un diritto di qualsivoglia cittadino sposato ed è sufficiente sia venuto meno il vincolo affettivo e di solidarietà morale e materiale (le motivazioni di tal venir meno possono rimanere intime).

Altro tema è la separazione con richiesta di addebito - formalmente pur sempre un procedimento di separazione giudiziale come sopra -, mediante la quale il coniuge ricorrente intenda "dare la colpa" della crisi matrimoniale all'altro coniuge.

In entrambi i casi, è sufficiente un ricorso al Tribunale competente per residenza della famiglia.

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A parte, rispetto alle vicende separatorie, si potrebbe valutare una causa ordinaria, ove il marito con le condotte illecite abbia cagionato un pregiudizio (fosse anche solo emotivo, ma in ogni caso da documentare) all'altro coniuge e/o ad altri familiari.

L'azione può naturalmente essere proposta da chi abbia patito il danno.

Avvovato Fabrizio Tronca 

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