Mantenimento a carico degli ascendenti

Il mio ex marito oramai da diversi mesi non versa più l’assegno di mantenimento per i nostri tre figli, sostenendo di aver attinto a tutti i suoi risparmi. In effetti posso comprendere la sua situazione poiché da quasi un anno è in cassa integrazione. Egli, tuttavia, proviene da una famiglia facoltosa con tutta una serie di immobili in diverse note mete turistiche. Posso chiedere ai nonni paterni dei miei figli di provvedere economicamente al loro mantenimento?
Separazione divorzio e modifica delle condizioni (09/07/2014)
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Autore:
Avvocato Livia Achilli
Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Sovraindebitamento, Immobili, Famiglia
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Risposta:
Il nostro sistema normativo prevede espressamente che, qualora i genitori non siano in grado di mantenere adeguatamente la prole, siano chiamati a intervenire economicamente gli ascendenti nell’esclusivo interesse dei nipoti. L’art. 148 c.c. dispone, infatti, che "quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari, affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli". Detto obbligo, posto a carico dei nonni, è previsto sia in caso di figlio nato all’interno del matrimonio che di coloro che sono nati al di fuori. Parte della giurisprudenza ritiene che l’obbligazione degli ascendenti possa anche avere a oggetto il rimborso di spese già sostenute dai genitori per fare fronte ai propri compiti verso i figli. Va, in ogni caso, precisato che l’impegno posto a carico dei nonni è un'obbligazione residuale e sussidiaria, ovvero può sorgere solo a seguito della richiesta a loro rivolta dai genitori in difficoltà ed è giustificata fintanto che sussista detta condizione di insufficienza economica dei genitori nel fare fronte ai bisogni della prole. A sostegno della sussidiarietà dell’obbligazione in questione, la giurisprudenza insiste nell'affermare che non ci si può rivolgere ai nonni in presenza di un inadempimento colpevole di quei genitori che pur avendone i mezzi, si sottraggono intenzionalmente all’obbligo primario di provvedere al mantenimento dei figli.
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