Moglie abbandona il tetto coniugale. Quali conseguenze?

Se la moglie abbandona il tetto coniugale, quali sono le conseguenze?  

Separazione divorzio e modifica delle condizioni (08/01/2021)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Il matrimonio comporta obblighi tipizzati per i coniugi, ossia il dovere di convivenza, fedeltà e reciproca assistenza morale e materiale.

Qualora uno dei coniugi víoli uno di tali precetti, potrebbe valutarsi in sede di separazione l'addebito a suo carico.

Ai sensi dell’art. 151, comma 2, c.c. «il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi è addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio».

La pronuncia di addebito – che è subordinata all’istanza di parte – ha una funzione sanzionatoria.

La violazione di tali precetti deve essere la causa della separazione e non una mera conseguenza di uno stato di crisi matrimoniale già sussistente e documentabile: in tal caso, l'eventuale infedeltà o l'abbandono del tetto coniugale non assurgono al rango di violazioni nel matrimonio.

Infatti, il presupposto è che la violazione dei doveri deve comportare ed essere causa della intollerabilità della convivenza.

In concreto, è necessario che il coniuge istante dia prova del nesso di causalità tra il comportamento colpevole - volontariamente e consapevolmente posto in essere - dell’altro coniuge ed il sorgere dei motivi della separazione.[1]

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L'effetto dell'eventuale violazione degli obblighi matrimoniali e il conseguente accertamento dell'addebito della separazione a carico del coniuge, può comportare l'esclusione del diritto all'assegno di mantenimento per il coniuge che abbia violato i propri doveri, ove pure ne avesse diritto.

Non è invece escluso l'assegno a titoli di alimenti[2], che è teso a garantire al coniuge in stato di bisogno un contributo per i bisogni primari: vitto e alloggio.

 

[1] Famiglia, patrimonio e passaggio generazionale. Guide Giuridiche Ipsoa, Studio Rimini, p. 245.

[2] Ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.c. resta fermo l’obbligo di prestare gli alimenti di cui agli artt. 433 ss. c.c. anche a favore del coniuge che, in quanto separato con addebito, non sia titolare dell’assegno di mantenimento. Secondo la giurisprudenza tale obbligo viene tuttavia meno laddove il coniuge debole separato con addebito instauri una convivenza more uxorio, ricevendo così aliunde i mezzi di sostentamento (Cass. 08/02/1977, n. 556, in Giur. it., 1977, I, 1, p. 830)

 

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