Entrando subito nel merito del Suo quesito, rispondiamo dicendo che è possibile chiedere la separazione personale dei coniugi anche in assenza dell’altro coniuge. La Legge, infatti, prevede tale possibilità qualora l’altro coniuge sia irreperibile, ossia non si riesca a risalire alla sua attuale residenza o domicilio. In questo caso, il coniuge che intende separarsi può depositare un ricorso di separazione nei confronti dell’altro, che verrà pertanto dichiarato dal Tribunale contumace. Nella fattispecie è contumace il coniuge che non si è presentato davanti all’autorità giudiziaria o per sua scelta, nonostante abbia ricevuto l’istanza di separazione promossa dall’altro, o perché irreperibile. Pertanto, venendo al caso sottoposto alla nostra attenzione, Lei potrà procedere con il ricorso di separazione, notificando il ricorso per separazione a Sua moglie presso la sua ultima residenza nota in Italia. Qualora poi Sua moglie non si presenti avanti il Tribunale, quest’ultimo, verificata e dichiarata la contumacia della moglie, procederà comunque con l’emissione del provvedimento di separazione personale dei coniugi. Lo stesso vale per il successivo procedimento di divorzio, che in tale caso potrà essere chiesto dopo un anno dalla separazione.