Separazione: mancato mantenimento delle figlie

Sono separata legalmente da 7 anni, casa coniugale con mutuo in comune, il padre delle ragazze non paga le spese extra da anni. Da anni non tiene mai le ragazze nei week end e da che convivo mi ha minacciata di non passare più il mantenimento alle figlie nonostante la sua condizione economica non sia cambiata Può togliere il mantenimento alle figlie e non dare gli extra?
Separazione divorzio e modifica delle condizioni (15/03/2018)
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Autore:
Avvocato Livia Achilli
Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Sovraindebitamento, Immobili, Famiglia
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Risposta:
Per rispondere al Suo quesito, riteniamo utile segnalare che, successivamente alla pronuncia di separazione, la situazione patrimoniale o personale dei coniugi o dei figli può mutare. In tal caso, le condizioni stabilite in sede di separazione potrebbero non più rispondere alla nuova realtà e, di conseguenza, potrebbe sorgere la necessità o l’opportunità di una modifica. La modifica delle condizioni può essere richiesta, in qualunque momento, da ciascun coniuge. La situazione che Lei ci segnala è quella di un parziale inadempimento da parte di Suo marito all’obbligo di mantenimento delle figlie poiché costui non versa le spese extra e, diversamente da quanto previsto in sede di separazione, non tiene con sé le ragazze nel weekend. Tuttavia Suo marito non può in alcun modo sospendere arbitrariamente e a sua discrezione il mantenimento delle figlie; potrà, qualora vi sia un effettivo cambiamento delle sue condizioni economiche intervenuto successivamente alla separazione, chiedere con ricorso una modifica dell’importo dell’assegno che è tenuto a versare alle vostre figlie. Con riferimento al fatto che Lei abbia instaurato una nuova convivenza, ciò Le farebbe perdere un eventuale assegno di mantenimento a Suo favore, ma non può in alcun modo far cessare l’obbligo di suo marito di mantenere le figlie. Per completezza, riteniamo utile illustrarLe anche i rimedi che il nostro Ordinamento giuridico prevede per il caso in cui un coniuge sia inadempiente all’obbligo di mantenimento dei figli minori. Il primo rimedio è quello di rivolgersi al Tribunale con un ricorso per chiedere: - l'ammonimento del genitore inadempiente - il risarcimento dei danni a carico del coniuge inadempiente nei confronti dei figli minori - il risarcimento dei danni nei confronti dell’altro coniuge - la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria (da un minimo di 75 euro ad un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa della ammende) Nei casi più gravi, poi, è possibile ricorrere ad uno strumento più radicale e incisivo quale la richiesta di decadenza della responsabilità genitoriale (ex potestà) ai sensi dell’art. 330 del codice civile. Altro rimedio, infine, sul fronte penalistico (sia con riferimento al mancato esercizio del diritto/dovere di visita dei minori sia con riferimento al mancato pagamento dell’assegno di mantenimento) è la denuncia per violazione degli obblighi di assistenza familiare ai sensi dell’art. 570 del codice penale. Una simile strada, tuttavia, che può sicuramente avere una funzione punitiva, spesso rischia di essere poco proficua sul piano pratico per via delle lunghe tempistiche che possono comportare l’avvio del procedimento penale a distanza di molti mesi, se non addirittura anni.
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