Separazione e uso della casa

Salve io e mio marito abbiamo intenzione di separarci abbiamo separazioni di beni. Ho un bambino di 7 anni e viviamo in una mansarda sottotetto di proprieta di mia mamma. La mansarda l'ha costruita interamente mio marito. Nel momento della separazione lui ha qualche diritto sulla casa o ad un rimborso? Grazie
Separazione divorzio e modifica delle condizioni (04/04/2018)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Sotto il profilo del diritto di abitazione della casa familiare (ovvero quel centro domestico ove si svolge la vita del nucleo) occorrerà determinare a chi spetti, o meglio, come lo discipliniate (accordo), all'esito della separazione, anche tenuto conto della collocazione del figlio minore.

Certamente, essendo l'unità immobiliare di proprietà di terzi (Sua madre) nessuno dei due coniugi (a meno che il bene non sia concesso in forza, ad esempio, di un regolare contratto di locazione) può pretendere di farvi valere un diritto, senza che vi sia l'assenso della proprietà

La pretesa di un diritto (uso, usufrutto, abitazione) sul bene potrebbe affrontarsi ove l'immobile fosse in comproprietà, ovvero di proprietà di uno dei due o, appunto, condotto in locazione intestata ad uno o ad entrambi.

Resta fermo che l'ultima parola sulla destinazione del bene spetta alla proprietà. 

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Quanto all'opera svolta da Suo marito, che è servita a costruire l'immobile, tale aspetto incide non tanto sull'utilizzo del bene o sui rapporti tra Lei e lo stesso, posto che averlo costruito non ascrive un diritto di abitazione, ma sulle eventuali obbligazioni in capo alla proprietà (Sua madre) verso il genero.

Certamente se l'ampliamento ottenuto con l'opera svolta da Suo marito ha comportato un aumento di valore della casa o in assoluto un arricchimento nel patrimonio della suocera, se l'opera è stata svolta su accordo della stessa, il marito potrà richiedere un riconoscimento economico.

I termini di tale riconoscimento dovranno essere valutati:

tenendo conto del valore del bene in sè,

dell'arricchimento complessivo e, non da ultimo,

dell'utilizzo gratuito (vd., risparmio, godimento di bene altrui) che anche lo stesso marito (con il proprio nucleo familiare) ne ha fatto in questi anni.

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Ciò che rileva nella fattispecie è, in ogni caso, avere presente che vi sono due distinti sitazuini giuridiche: il matrimomio e la separazione, da un lato, e le eventuali obbligazioni correnti tra Suo marito e Sua madre.

I due piani non devono essere confusi, poichè hanno titoli e causali differenti.

 

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