Separazione consensuale e mantenimento

Buon giorno Mia moglie vuole separarsi e poi divorziare motivando che e finita la nostra storia e perchè vendiamo la casa coniugale abbiamo seri problemi di mantenimento del tenore di vita in essere nonostante io abbia fatto innumerevoli tentativi di riconcigliazione (consultorio e persone che mi potevano aiutare) lei non si sposta di una virgola e non capisce la situazione economica che abbiamo A questo punto consensualmene le concedo la separazione e il divorzio dividiamo tutto il nostro patrimonio (mobile) la casa la vendiamo a 250mila euro e dividiamo l'introito a metà pagheremo i nostri debiti accumulati a metà Le mie domande sono a cosa vado incontro in termini di spese doveri e diritti : Premetto Io lavoro percepisco 1500 netti mensili lei lavora da famiglie mio figlio è maggiorenne ha 19 anni fa lo studente Nell'attesa di una risposta la ringrazio
Separazione divorzio e modifica delle condizioni (17/02/2017)
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Autore:
Avvocato Livia Achilli
Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Sovraindebitamento, Immobili, Famiglia
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Risposta:
La separazione consensuale è procedura che consente ai coniugi, come anticipato dagli accordi menzionati nella Sua richiesta, di accordarsi sul regime patrimoniale e sui rispettivi doveri rispetto ai figli minori o maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti. Rispetto ai fatti che ci espone, riteniamo che gli aspetti di maggiore interesse risiedano: - nell’assegno di mantenimento o alimenti a beneficio della moglie e - nell’assegno di mantenimento (o contributo economico)per il figlio. Il principio che regola l’assegno di mantenimento prevede che il coniuge che percepisce un reddito più alto, o in ogni caso il coniuge più facoltoso, corrisponda un versamento di denaro periodico, in questo caso, alla moglie, in modo da garantirle il medesimo tenore di vita tenuto in regime di matrimonio. L’importo di tale assegno è tuttavia stabilito sia secondo i rispettivi redditi, sia secondo le rispettive spese. Concretamente, qualora Lei dovesse sostenere spese fisse quali, ad esempio, affitto, mutuo, finanziamenti, questi esborsi concorrerebbero ad abbattere la somma (tendenzialmente il Suo stipendio) sulla quale calcolare l’assegno di mantenimento per la moglie. A titolo di esempio: posto € 1.500,00 il Suo stipendio, conteggiati circa € 400 mensili per i bisogni ordinari, ipotizzato un affitto/mutuo di ulteriori € 400,00, un ipotetico assegno di mantenimento sarebbe conteggiato sul residuo importo di € 700,00. Naturalmente, a parità di retribuzione, nulla sarebbe dovuto dall’uno all’altro coniuge. Regime leggermente diverso segue l’istituto degli alimenti: diversamente dal “mantenimento”, che ha come parametro il tenore di vita del matrimonio, l’assegno per alimenti è ispirato al mero e secco sostentamento per le esigenze primarie dell’altro coniuge (es. contributo a vitto ed alloggio). Si tratterebbe certamente di un importo, in proporzione, più contenuto rispetto all’assegno di mantenimento. *** Quanto al figlio minore o, nel caso, maggiorenne ma non autonomo economicamente, i genitori sono tenuti, in relazione alle proprie capacità, a contribuire economicamente per assolvere quei doveri di istruzione, educazione e mantenimento a beneficio del figlio. Anche in tal caso l’importo è, come detto, parametrato alle reciproche capacità dei genitori. Per un quadro più chiaro, segnaliamo come l'obbligo del genitore verso il figlio sia stato sancito con maggiore forza dalla legge n. 54/2006 che ha stabilito che "il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico". L’obbligo non è tuttavia prolungato o infinito, ma suscettibile di modifica o estinzione qualora il figlio trovi occupazione, raggiunga l’indipendenza economica e dimostri di rifiutare qualsivoglia opportunità lavorativa.
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