Separazione consensuale: che vantaggi ha?

voglio separarmi da mia moglie, io ho la pensione e lei è insegnante di scuola primaria, abbiamo una figlia di 26 anni che vive a casa. Quali sarebbero i miei obblighi se andassi via di casa? La casa è di nostra proprietà. Grazie per la cortese risposta

Separazione divorzio e modifica delle condizioni (06/06/2018)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Occorre inzialmente precisare che, in ipotesi di separazione, non esistono diritti e doveri precostituiti, o meglio, che sorgano automanticamente.

Ogni sospensione del rapporto coniugale deve essere valutata caso per caso, tenendo conto di alcuni elementi, di natura economica e soggettiva.

Infatti i punti nodali che si toccano nella separazione sono le voci di mantenimento, verso il coniuge e/o verso i figli, la conservazione del rapporto dei genitori con i figli, l'assegnazione della casa familiare.

Quanto al punto mantenimento, trattiamo di due coniugi entrambi con un reddito e/o pensione e, se tra loro mediamente di pari importo, potremmo ritenere che nessuno dei due debba nulla all'altro.

L'eccezione potrebbe essere costituita da una forte disparità delle entrate dell'uno o dell'altro coniuge, da una ingente differenza patrimoniale o, ancora, dallo stato di bisogno di un coniuge. Se, di fatto, entrambi possono serenamente mantenersi e risultano autonomi economicamente, non prevediamo l'ipotesi di mantenimento.

Quanto alla figlia, sarebbe opportuno capire se la stessa, pur vivendo ancora nella casa familiare, abbia una occupazione lavorativa o meno.

Nel primo caso, per il principio dell'autosufficienza economica, nulla le sarebbe dovuto. Diversamente (in caso di: in cerca di occupazione lavorativa, studente, ad esempio) è ipotizzabile che il genitore che lasci la casa contribuisca economicamente al mantenimento della stessa, così come il genitore convivente con la figlia si occuperà delle spese quotidiane ed ordinarie (ad es. vitto).

Il contributo a beneficio della figlia sarebbe naturalmente proporzionato alle possibilità economiche del genitore pagante.

Essendo poi la casa di proprietà, sul punto dovranno dividersi nella misura del 50% solo le spese di straordinaria manutenzione, mentre quelle per il godimento ordinario (spese ordinarie) saranno a carico esclusivo del coniuge che mantenesse l'abitazione.

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Considerati gli elementi di cui sopra, il suggerimento è di sedersi ad un tavolo e trovare la via di una separazione consensuale, in modo che siate Voi coniugi a stabilire termini e condizioni della stessa, con una modalità più economica, meno stressante e soprattutto endo-determinata.

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