Separazione dei coniugi e società: che succede?

io mi sto separando da mio marito e sono socia dell' 1% cosa succede??? visto che lui mi deve mantenere perchè ho 62 anni ma non ho nessuna entrata perche ho sempre collaborato con lui . Ringraziandola anticipatamente, cordiali saluti.
Separazione divorzio e modifica delle condizioni (23/09/2017)
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Autore:
Avvocato Livia Achilli
Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Sovraindebitamento, Immobili, Famiglia
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Risposta:
È opportuno chiarire che i rapporti societari e/o contrattuali debbano essere tenuti distinti dal matrimonio e dal relativo regime. La separazione incide, infatti, in via primaria, sugli obblighi derivanti dal matrimonio: dovere di coabitazione, di fedeltà, di sostegno economico e affettivo. Con provvedimento di separazione, pertanto, si mitigheranno questi diritti/doveri. Le vicende societarie rimangono regolate dall’atto societario (statuto) e dalla disciplina codicistica sulle società. Sarebbe naturalmente opportuno comprendere a quale tipo di società ed attività faccia riferimento la Sua quota dell’1%: limitandoci a quanto ci indica, ribadiamo che – salvo accordi assunti proprio in regime di separazione che coinvolgano anche i rapporti societari – la separazione non incida su rapporti regolamentati esternamente al matrimonio. Quanto al contributo economico che possa riconsocerLe Suo marito in sede di separazione, il nostro Ordinamento prevede l’assegno di mantenimento (teso a garantire al coniuge meno facoltoso il medesimo tenore di vita avuto in regime di matrimonio) e l’assegno a titolo di alimenti (volto a garantire un contributo solo per le primarie necessità, ad es. vitto e alloggio). Valuti che il recente orientamento della nostra giurisprudenza tende a riconoscere il mantenimento solo al coniuge disoccupato o comunque non autonomo economicamente. In concreto occorre quindi distinguere e separare le entrate garantite dal rapporto societario, disciplinate indipendentemente dal matrimonio e della separazione, dagli obblighi (o accordi, in ipotesi di separazione consensuale) sorti in regime di separazione. Le segnaliamo, per completezza, che la sopracitata disciplina trova significative deroghe nell’ipotesi di impresa di famiglia: questo caso riguartda l'impresa individuale, dunque riconducibile, in termini di quote, ad un solo soggetto, indicato come titolare. Uno o più famigliari del titolare prestano continuativamente la propria opera a favore dell’impresa famigliare.
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