Separazione di fatto: come cautelarsi?

Sono sposato con moglie e 2 figli minori a carico, volevo chiedere un consiglio su come mi devo comportare al fine di tutelarmi da eventuali azioni legali / denunce contro di me da parte di mia moglie ed eventualmente i genitori di lei a fronte di una separazione di fatto che sta per iniziare. Siamo attualmente seguiti da degli psicologi e la cosa adesso sembra prefigurarsi come consensuale, ma ho delle riserve in merito a come potrebbero prenderla i miei suoceri nel caso diventasse una separazione legale. Grazie
Separazione divorzio e modifica delle condizioni (09/06/2017)
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Autore:
Avvocato Livia Achilli
Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Sovraindebitamento, Immobili, Famiglia
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Risposta:
In via primaria, occorre chiarire quale bene e/o interesse intende tutelare e rispetto a quali azioni intende cautelarsi. Se versiamo in ipotesi di “denuncia”, trattiamo di un atto formale finalizzato ad esercitare l’azione penale e quindi presuppone la consumazione di un reato. Nel caso, Le chiediamo la cortesia di essere specifico sul punto, in modo da rendere un riscontro puntuale e concreto. *** Venendo alla separazione in senso stretto, la separazione di fatto è una presa d’atto del venire meno dell’affinità sentimentale ed ha come conseguenza una divisione dei coniugi, senza una previsione normativa e senza che comporti delle formalità di legge. In tale ipotesi, qualora uno dei coniugi si allontani in maniera indeterminata dall’abitazione familiare, è opportuno studiare un assetto formale (scrittura privata) tra gli stessi, dal quale emerga che la decisione sia comune e mediante il quale si disciplini il regime economico, patrimoniale e familiare (a chi la casa, a chi l’assegno di mantenimento, collocamento e frequentazione dei figli, tra gli altri). Ciò è al fine di evitare future rivendicazioni ed addebiti della separazione, posto che senza una separazione legale, l’obbligo di convivenza e di assistenza morale e materiale permane. Un allontanamento dalla casa non condiviso, esporrebbe il coniuge che si trasferisce a una attribuzione delle violazione del dovere di coabitazione o addirittura dei doveri di solidarietà materiale. In ipotesi pertanto di separazione di fatto è quindi consigliabile un accordo scritto. *** Una precisazione merita la definizione di separazione consensuale. Non è una definizione in conflitto con la separazione legale: per separazione legale si intende infatti quella procedura e il relativo provvedimento che ha una efficacia di legge tra i coniugi; li autorizza a vivere separati, determina il regime del rapporto genitori-prole e i profili economici. Le due sottocategorie della separazione legale sono la separazione consensuale e quella giudiziale, ovvero due modalità per ottenere, appunto, la separazione legale. In tale contesto occorre quindi valutare le reciproche esigenze e possibilità. Va da sé che il coniuge meno facoltoso o (secondo un recente orientamento) non autonomo economicamente, avrà diritto ad un contributo economico dall’altro coniuge, così come potrebbe maturare il diritto esclusivo di abitazione della casa familiare (specie se genitore collocatario della prole). Sono quindi aspetti che devono essere valutati con elementi concreti alla mano. *** In merito alle possibili ripercussioni familiari, al di là del sostegno di professionisti psicologi, esiste anche la mediazione familiare: si tratta di un percorso affrontato con delle figure professionali (non necessariamente psicologi) che insegnano alla coppia a confrontarsi e parlarsi; ciò non tanto o non solo nell’ottica di conservare il matrimonio, quanto al fine di saper gestire la fase di crisi e i rapporti futuri (specialmente allo scopo di gestire i figli di comune accordo). Tale esperienza potrebbe anche essere spesa per sostenere e gestire le “influenze” di altri membri della famiglia.
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