In merito al Suo quesito, la situazione in cui Sua moglie versa attualmente è definita con l’espressione “abbandono del tetto coniugale”. Con questa espressione si intende l'allontanamento di un coniuge con o senza figli dalla casa familiare, interrompendo, così, la coabitazione matrimoniale. La convivenza è, infatti, un obbligo per le persone sposate, sancito dal Codice civile. La violazione di tale obbligo, così come quella degli altri obblighi coniugali (fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia), costituisce una violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e, in sede di separazione personale, può essere contestata dall’altro coniuge e fondare l’addebito della separazione. Il coniuge uscito di casa può evitare l’addebito della separazione solo se prova la sussistenza di una giusta causa. La “giusta causa” può consistere in un comportamento negativo dell’altro coniuge oppure in un accordo tra i due coniugi per dare vita, anche temporaneamente, ad una separazione di fatto. Esistono, però, dei casi in cui l'allontanamento viene considerato legittimo, ovvero in presenza di determinate situazioni quali tutelarsi da condotte violente per la propria incolumità fisica e psichica, l’infedeltà, l’invadenza dei parenti, la mancanza di intesa sessuale, il comportamento dispotico del coniuge. Detto ciò, Le suggeriamo di rivolgersi ad un legale per formalizzare con una lettera, indirizzata a Sua moglie, la richiesta di separazione a fronte dell’abbandono del tetto coniugale da parte dell’altro coniuge.