Dal breve quesito che ci pone, risulta che versiamo in ipotesi di separazione consensuale dei coniugi. In tale ipotesi, i rispettivi diritti dei coniugi sono previsti e concordati in sede di formazione dell’accordo tra gli stessi, dopo un confronto sugli elementi fattuali (reddito, abitazione, prole) e sulle rispettive esigenze. L’accordo è poi controllato dal Tribunale, affinché non sia contrario alla legge, sproporzionato ovvero contro l’interesse della prole e quindi omologato. Laddove non vi sia stata una regolamentazione formale dei rapporti tra i coniugi, in punto economico/patrimoniale e atteso che con la separazione vengono meno alcuni diritti-doveri del matrimonio (convivenza e fedeltà, tra gli altri), l’un coniuge nulla deve all’altro. *** Preme sottolineare che i provvedimenti assunti in sede di separazione personale, anche laddove non vi sia stata alcuna sorta di accordo, sono soggetti a successiva modificazione, mediante ricorso per modifica delle condizioni di separazione. Quando sopraggiungano nuove esigenze o si modifichino situazioni di fatto e/o giuridiche, in seguito alla separazione, ovvero quando semplicemente uno dei due coniugi verifichi che sulla base dei precedenti (o mancati) accordi, non riesca a mantenere il tenore di vita del regime matrimoniale, può adire il Tribunale per fare una ulteriore domanda: ad esempio, chiedere di riconoscergli un assegno di mantenimento, oppure di aumentarlo o, ancora, chiedere la costituzione del diritto di abitazione esclusivo sulla casa familiare.