In relazione al suo quesito le segnaliamo quanto segue. Ovviamente le considerazioni di seguito esposte si basano sulle disposizioni di legge applicabili, non avendo noi esaminato lo statuto sociale o altro documento societario che possa considerarsi rilevante sul punto. Occorre distinguere tra (i) utili pregressi e (ii) utili futuri. In relazione agli utili pregressi, ci pare che la soluzione più semplice consista in una esplicita rinuncia (scritta) formulata da ciascun accomandante a favore della società in relazione alla percezione e riscossione degli utili in questione. In tal modo dovrebbe sorgere a favore della società una sopravvenienza attiva che ne incrementerebbe conseguentemente le disponibilità patrimoniali. Con successiva decisione dei soci, da adottarsi secondo le previsioni statutarie, la sopravvenienza potrà quindi essere riconosciuta a titolo di compenso a favore degli amministratori (dando per scontato in questa sede che gli accomandatari rivestano tale incarico). Si consulti con il suo commercialista per chiarire gli aspetti fiscali e contabili dell’operazione. In relazione agli utili futuri, salvo lo statuto non disponga diversamente, nulla osta a che in sede di approvazione del bilancio i soci stabiliscano una loro diversa destinazione rispetto a quella tipica, che è di essere liquidati a favore dei soci aventi diritto. Consideri che trattandosi di società di persone la decisione deve essere adottata all’unanimità in questo caso.