Esiste un termine di preavviso in caso di recesso da contratto di somministrazione?

La mia società ha deciso di cessare la collaborazione con un suo fornitore dopo diversi anni di rapporto continuativo. Il fornitore ha minacciato di fare causa per danno procurato al suo fatturato previsto per l'anno in corso, benché non esista un contratto formale ma solo una consuetudine, anche perché la comunicazione della cessazione è avvenuta in tempi troppo a ridosso (1-2 mesi) del consueto affidamento della commessa. E' possibile? Ovvero, un'azienda non è libera di cambiare un fornitore a suo piacimento quando non sussiste contratto formale? Grazie
Diritto delle società. Che cos'è e come funziona? (25/04/2018)
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Autore:
Avvocato Marta Calderoni
Locazioni commerciali, Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Per rispondere al Suo quesito riteniamo opportuno segnalare che, a norma dell’art. 1569 del nostro codice civile (valido per tutti i contratti ad esecuzione continuata), se le parti del contratto di somministrazione non hanno stabilito la durata del contratto – come è accaduto nel caso di specie -ciascuna può recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o nel termine stabilito dagli usi, o, in mancanza, in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione.

Il secondo comma della norma in esame specifica che il mancato preavviso non impedisce l'estinzione del contratto, ma obbliga il recedente a risarcire i danni. 

Se invece il contratto è a tempo determinato le parti non possono recedere, a meno che non abbiano previsto convenzionalmente la facoltà di recesso. Tuttavia si discute se i contraenti - pur non avendolo pattuito espressamente - possano ugualmente recedere in presenza di una giusta causa, problema su cui la dottrina e la giurisprudenza sono equamente divise.

Il problema che si pone è dunque quello di stabilire la congruità del termine di preavviso che, nel Suo caso, è stato di 1-2 mesi prima del consueto affidamento della commessa.

Si ritiene che la congruità del termine di preavviso debba essere stabilita dal giudice, sulla base delle clausole contrattuali, degli usi e della natura della somministrazione.

Precisiamo inoltre che, in difetto di specifiche pattuizioni, una volta esercitato il diritto di recesso, questo non potrà sortire efficacia sulle prestazioni eseguite o in corso di esecuzione, secondo la regola generale di cui all’art. 1373 secondo comma c.c.

Alla luce di quanto sopra esposto, è evidente la sussistenza del diritto di recesso in capo alla Sua società, stante l’esistenza di un contratto di somministrazione a tempo indeterminato; tuttavia, non essendo stato pattuito un termine di preavviso tra le parti, qualora non si trovi un accordo bonario con il fornitore, spetterà ad un giudice valutare la congruità del termine di preavviso osservato.

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