E' legittimo il comportamento dell'amministratore di Srls che modifica le password di accesso?

Buongiorno...sono un socio di minoranza al 49% di una s.r.l.s., in particolare, un centro scommesse .... Sono stato amministratore fino al 24 ottobre 2018 e dall'apertura dell'esercizio (28 aprile 2018) ho firmato tutto io, compresa autorizzazione per videosorveglianza. Il nuovo amministratore sta cambiando tutte le password (compresa quella dell'email dell'attività, dove arrivano i solleciti di pagamento al gruppo ....) e quella delle telecamere (che ho firmato io quando ero amministratore), non dandomene accesso da dispositivi mobili. Può farlo? Grazie in anticipo

Diritto delle società. Che cos'è e come funziona? (28/11/2018)
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Autore:
Avvocato Paolo Carpani
Condominio, Locazioni commerciali, Locazioni ad uso abitativo, Diritto delle società. Che cos'è e come funziona?, Immobili
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Risposta:

Il quesito da Lei proposto riguarda la normativa sull’amministrazione delle Società a responsabilità limitata semplificata, con particolare riferimento alla normativa sulla gestione dei dati personali della Società e sul dovere di informazione ai soci da parte dell’organo amministrativo.

Premesso che al fine di rispondere esaurientemente al Suo quesito sarebbe necessario esaminare la documentazione relativa alla Società di cui Lei è socio al 49%, con particolare riferimento al suo Atto Costitutivo ed al suo Statuto, va da subito evidenziato come, nel caso da Lei indicato, appare corretto il comportamento del nuovo amministratore, in quanto la normativa in vigore sulla gestione dei dati sensibili impone a quest'ultimo di modificare periodicamente le password di accesso alle piattaforme digitali dove sono contenuti dati sensibili della Società.

Peraltro va rilevato come l’organo amministrativo di una S.r.l. abbia il dovere di informare tutti i soci sull’andamento della gestione sociale e, per converso, i soci che non partecipano all’amministrazione della società hanno il diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione. Così dispone in proposito il secondo comma dell’art. 2476 del codice civile.

Pertanto Lei ha il potere di sollecitare questo dovere informativo dell'amministratore, chiedendo aggiornamenti sulla gestione ed accesso ai documenti amministrativi.

 

Avv. Paolo Carpani

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