Nella previsione di una obbligazione solidale, quale è l’impegno assunto con il Suo ex compagno di pagare i canoni locatizi, il soggetto che paga l’intero, ha diritto a rivalersi sul coobbligato. Nel caso di specie pertanto può richiedere gli importi, sia pregressi, che quelli in corso che Lei abbia sostenuto integralmente. In difetto di riscontro da parte dell’ex compagno, potrà attivare la procedura di decreto ingiuntivo (o una causa ordinaria mediante citazione), fondando come titolo il contratto di locazione e le ricevute di pagamento. Quanto alle utenze, rimane obbligato verso l’ente erogatore dei servizi l'unico soggetto cui è intestato il contratto. Ci permettiamo di consigliarLe di regolamentare la vicenda nel suo complesso, e non sulla singola variabile (affitto), specialmente in ottica futura e nell’interesse della minore. Solo a titolo di informazione, Le illustriamo che alla madre la Legge concede gli strumenti per ottenere il riconoscimento del figlio da parte del dedotto padre. Tale provvedimento realizzerebbe un insieme di doveri, anche economici, per quest’ultimo, nei confronti ed a beneficio della prole.