Gestione dei figli fuori dal matrimonio: come funziona?

Io e mia moglie siamo molto preoccupati per nostro figlio. Da circa 3 anni convive con una ragazza presso la residenza di lei e recentemente hanno avuto un bambino che ha 6 mesi. Da quel momento questa ragazza non ha più mostrato interesse verso il suo partner; dialogo quasi zero, incomprensioni,anche sessualmente c'è quasi assenza di rapporti. L'unico vero motivo di mio figlio che lo tiene ancora in quella casa è il suo bambino,solare,felice con un bellissimo carattere e che non fa passare notti insonni. Lei è esclusivamente concentrata sul bambino. In caso mio figlio decidesse di troncare il rapporto con questa persona, come sarebbe gestita la situazione riguardante il bambino ? Lo vedrebbe regolarmente ?! Loro non sono registrati come coppia di fatto, vivono solo insieme. Grazie anticipate per la risposta
Unioni civili e Convivenza (20/01/2017)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:
In relazione alla Sua richiesta, segnaliamo subito che, a seguito delle ultime riforme intervenute in materia di diritto di famiglia, la normativa ora è improntata sulla “bigenitorialità”, quale elemento fondamentale per la corretta crescita e formazione dei figli. In altre parole, il nostro ordinamento tutela in primis i diritti dei figli, i quali hanno tutto l’interesse ad avere e mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, siano essi coniugati o meno. Questo perché con l’ultima riforma del 2013 sono stati parificati, i diritti dei figli naturali (cioè nati fuori dal matrimonio) a quelli dei figli nati all’interno del matrimonio. Pertanto, nel caso in esame, qualora Suo figlio decida di separarsi, potrà farlo tranquillamente senza temere che detta scelta comporti un‘interruzione della relazione col proprio bambino. A tal proposito consigliamo a Suo figlio di trovare un accordo con la compagna sulle condizioni di regolamentazione del piccolo; accordo, appunto, che dovrà prevedere e regolamentare, tra gli altri aspetti, anche il diritto di visita del figlio da parte del padre. Una volta trovato l’accordo, esso potrà essere racchiuso in un ricorso congiunto per la regolamentazione del figlio nato da una coppia non coniugata e depositato avanti il Tribunale Ordinario territorialmente competente. Qualora, invece, i genitori non riescano ad accordarsi sulle condizioni di regolamentazione del figlio, a ciascun genitore non resterà che la facoltà di promuovere un giudizio sempre avanti il Tribunale Ordinario territorialmente competente.
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