Unione civile e asilo politico: come funziona?

Unione civile Gay con cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno Scaduto da più di 4 mesi, Ma avente fatto domanda di Asilo Politico. La legge (Codice Civile e Dlgs 286/98) è chiara nel riconoscere la possibilità di contrarre matrimonio con cittadino straniero ma purché questo sia regolare con il permesso di soggiorno. Il mio ragazzo ha avuto un permesso di soggiorno regolare per 2 anni circa, ha studiato e lavorato qui .....Ora il suo permesso è scaduto da piu d 4 mesi, Ha fatto domanda di asilo politico in quanto nel suo Paese essere gay non solo è illegale ma ha subito molte violenze li.... La mia domanda è questa è possibile unirci civilmente se a lui è stata rilasciata la Lettera di Prenotazione relativa all'asilo politico rilasciata dalla Questura di Milano ? spero di essere stato il più chiaro possibile... aspetto vostre risposte
Unioni civili e Convivenza (15/03/2017)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:
L’istituto dell’unione civile è molto recente e negli ultimi mesi sta subendo un adattamento interpretativo delle norme che lo regolano. La premessa è dovuta, poiché tale istituto deve essere interpretato e codificato secondo le norme e gli schemi sociali che governano il matrimonio eterosessuale. Ora, non è certamente escluso che un cittadino italiano possa contrarre matrimonio con una donna extracomunitaria o genericamente straniera, senza permesso di soggiorno. Il nostro Ordinamento ha voluto (o, se vogliamo, deve) adeguarsi per via analoga al classico matrimonio. Pertanto qualora un cittadino italiano si unisca civilmente con un compagno privo di titolo per risiedere in quel momento sul territorio nazionale, quest’ultimo ha diritto di ingresso, di trovarcisi e non può essere espulso. In concreto, il compagno del cittadino italiano unito civilmente, può (con)vivere con il proprio partner avendo diritto a non essere espulso. È in tal senso recepita l’interpretazione della nostra Corte di Cassazione, in forza della quale "l'applicazione normativa non può ignorare" la legge sulle unioni civili (legge n.76/2016) "(…) con la quale sono state riconosciute dall'ordinamento statuale e disciplinate positivamente, le unioni tra persone dello stesso sesso e, con esse, anche quelle di fatto tra eterosessuali". Consideri, in ogni caso, che in esecuzione dei decreti legislativi n. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017, le procedure che regolano le Unioni Civili stanno subendo un aggiornamento che riguarda le formalità richieste e le conseguenze (cancellazione dell’obbligo di cambiare la propria documentazione in caso di assunzione di doppio cognome, ad esempio). Consideri, inoltre, che presupposto indefettibile per unirsi civilmente è dimostrare lo stato di “libero vincolo” (quello che una volta si chiamava celibato/nubilato) del richiedente l’unione: è pertanto fondamentale che il Suo compagno sia in possesso dei documenti del Paese di origine che ne attestino tale status; si tratta, in sostanza, di un nulla osta. *** Osservato quanto sopra esposto, potrebbe non essere necessario pertanto né l’attuale titolarità di un permesso di soggiorno, né l’esibizione (ipotesi che in ogni caso è estrema) della mera richiesta di asilo politico. *** L’Unione Civile è un istituto nuovo e, come avrà valutato, sono tutt’ora in corso sia accorgimenti di natura strettamente legislativa (in sostanza, nel tempo vengono adattate e modellate norme anche diverse), sia di natura interpretativa. Sulla scorta dell’attuale giurisprudenza e dei principi attuati, sarei propenso a ritenere che si possa concludere l’Unione Civile nelle condizioni che Lei mi rammostra (fatta salva la dimostrazione di non precedenti ed attuali vincoli), avendo quindi un presupposto normativo per la permanenza sul territorio italiano del Suo compagno.
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