L’istituto dell’Unione civile riconosce alle coppie dello stesso sesso i medesimi diritti ascritti alle coppie unite in matrimonio, seguendo la previsione normativa di quest’ultimo. Dal 5 giugno 2016, “ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali (es. pensione ai superstiti, integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, successione iure proprio, successione legittima, etc.) e dell’applicazione delle disposizioni che le disciplinano, il componente dell’unione civile è equiparato al coniuge”. Infatti la recente Legge Cirinnà afferma come tutte le disposizioni di legge riferite al matrimonio (così come quelle contenenti le parole “coniuge”, «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle legg), si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. Con l’unione civile si consegue quindi la titolarità dei diritti previdenziali e successori. La risposta al Suo quesito è pertanto positiva, posto che, in ipotesi di dipartita dell’unito civilmente, il superstite può inoltrare all’INPS domanda di pensione ai superstiti, rispetto alla quale sarà titolare sino alla eventuale, nuova conclusione di altra unione civile (o matrimonio). Quanto alle quote della pensione di reversibilità, saranno determinate nella misura del 60% della pensione del defunto; rispetto a tale criterio, è fatta salva l’applicazione delle riduzioni legate al possesso dei redditi personali (tabella F L. 335/95) e quindi al c.d. cumulo dei redditi.