precisiamo che la legge Cirinnà non fa riferimento ai matrimoni ma alle unioni civili e alle convivenze di fatto. La legge (Codice Civile e Dlgs 286/98) è chiara nel riconoscere la possibilità di contrarre matrimonio con cittadino straniero ma purché questo sia regolare con il permesso di soggiorno. E' anche vero, però, che la giurisprudenza della nostra Corte Costituzionale ha stabilito che è un divieto generalizzato a contrarre matrimonio con cittadino irregolare non è idoneo ad assicurare un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra la libertà a contrarre matrimonio e l'interesse dello Stato a garantire il presidio e la tutela delle frontiere e il controllo dei flussi migratori mediante il contrasto ai matrimoni di comodo. Pertanto se da un lato previo nulla osta delle autorità dello stato di provenienza del cittadino straniero, si può ammettere il matrimonio, è anche vero, comunque che sposarsi non garantisce la regolarizzazione, in quanto ai sensi dell'art. 30 del dlgs 286/98 , se e' accertato che il matrimonio ha avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato, il permesso può essere revocato.