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Separazione
Divorzio
Modifica Condizioni

È venuto meno il rapporto affettivo con il tuo coniuge? La legge individua uno strumento, che fa venire meno o attenua gli obblighi del matrimonio: la separazione legale.

Dove si possono separare i coniugi? A determinate condizioni, la separazione può formalizzarsi avanti l’Ufficiale di stato civile presso l’anagrafe, oppure davanti al Tribunale civile.

Quali sono le modalità di separazione?

La separazione può essere consensuale, se vi è accordo a procedere tra i coniugi e accordo sulle condizioni della stessa separazione, o giudiziale, se manchi anche solo un elemento dell’accordo.

La separazione esclude l’obbligo di convivenza e l’obbligo di fedeltà tipici del matrimonio.

Non sono, invece, del tutto esclusi i profili di solidarietà materiale, e quindi il mantenimento del coniuge che abbia i requisiti per richiederlo.

In sede di separazione è necessario anche regolamentare come si eserciterà la responsabilità genitoriale verso i figli.

Si determinerà quindi presso quale genitore i figli minori o maggiorenni non autosufficienti fisseranno la residenza, la misura del mantenimento a loro favore, il calendario di frequentazione e le spese straordinarie.

Con la separazione non si esaurisce il vincolo matrimoniale: i coniugi sono ancora sposati e questo comporta che non possano celebrare un altro matrimonio e, in caso di decesso di uno dei due, l’altro sia erede legittimo.

Hai valutato irreversibile la tua crisi matrimoniale dopo la separazione e non c’è più la possibilità di recuperare il rapporto con il tuo coniuge.

La legge consente di far cessare tutti gli effetti del matrimonio, diritti e doveri, mediante il divorzio.

Il divorzio fa venire meno ogni vincolo matrimoniale e pertanto rende agli ex coniugi lo status di “libero vincoli”, quello status che un tempo si chiamava nubilato o celibato.

Come per la separazione, i coniugi possono divorziare, al ricorrere di determinate condizioni, avanti l’ufficiale di stato civile all’anagrafe o avanti il Tribunale.

Anche la procedura di divorzio può essere congiunta, se i coniugi condividono la volontà di divorziare e i termini economici e di disciplina dei rapporti con i figli, oppure giudiziale, se manchi anche solo un elemento di consenso.

In sede di divorzio, mediante accordo dei coniugi o per sentenza del Tribunale, si determinerà l’eventuale diritto all’assegno divorzile dell’uno o dell’altro coniuge.

Se la coppia ha figli minorenni o maggiorenni e non economicamente indipendenti, come in sede di separazione sarà necessario determinare con quale genitore vivranno, le modalità di mantenimento economico ordinario e di pagamento delle spese straordinarie, oltre al calendario di frequentazione del genitore con i figli.

Venuti meno con il divorzio tutti gli effetti del matrimonio, gli ex coniugi potranno celebrare nuove nozze. Il coniuge ormai divorziato non ha alcun diritto ereditario verso l’ex coniuge.

Separazione e divorzio, su accordo dei coniugi o per decisione del Tribunale, sono regolamentati da determinate condizioni.

In entrambe le procedure si stabilirà, se ne ricorrono i presupposti, il mantenimento economico a favore del coniuge in sede di separazione, l’assegno divorzile per il coniuge, il diritto di abitazione sulla casa familiare.

In relazione ai doveri verso i figli, poi, si determinerà presso quale genitore vivranno (la così detta collocazione), la misura del loro mantenimento ordinario e gli obblighi relativi alle spese straordinarie (ossia quelle spese che per il loro verificarsi ed il loro ammontare sono imprevedibili al momento della separazione o del divorzio).

Queste voci sono disciplinate sulla base di fatti attuali al momento della decisione.

I fatti nel tempo possono mutare: queste condizioni sono quindi immutabili nel tempo? No.

Ad esempio, il coniuge che versa l’assegno divorzile, perde il lavoro. Ecco che l’assegno divorzile potrebbe essere ridotto nell’importo o escluso.

Il coniuge o l’ex coniuge che, sulla scorta del mutamento dei fatti attuali al momento della separazione o del divorzio, voglia modificare gli accordi o le condizioni stabilite dal Tribunale, può proporre ricorso per la modifica delle condizioni.

Il ricorso può essere congiunto su accordo delle parti o giudiziale.

Separazione divorzio e modifica delle condizioni

 

Separazione, divorzio e modifica delle relative condizioni sono istituti che entrano in gioco quando interviene una seria crisi matrimoniale.

La legge assegna ai coniugi degli strumenti per attenuare i doveri del matrimonio (separazione), per eliminarne del tutto gli effetti (divorzio) e per modificare nel tempo le condizioni stabilite in sede di separazione e divorzio (modifica delle condizioni).

Le principali problematiche che comunemente coinvolgono questi istituti incidono sulla condivisione della volontà di separarsi (o divorziare) e in quali termini disciplinare la separazione e il divorzio.

Rappresenta, infatti, un passaggio molto delicato cambiare il régime matrimoniale, poiché incide sui diritti e sui doveri della persona ed è altrettanto delicato stabilire in che termini e condizioni ci si separi o divorzi: bisogna assumere condizioni consapevoli e sostenibili in merito alla casa familiare, al mantenimento dei coniugi, al mantenimento dei figli.

Dalla separazione e dal divorzio scaturiscono quindi obblighi, anche di natura economica, che caratterizzeranno a lungo la vita dei protagonisti e pertanto devono essere ponderati con molta attenzione, in modo che rispettino le esigenze di tutte le parti coinvolte e che siano sostenibili.

Al fine di consentire una maggiore consapevolezza delle problematiche coinvolte e una migliore valutazione circa l’opportunità di richiedere consulenza ed assistenza legale, di seguito si fornisce una sintetica disamina delle problematiche appena indicate.   

 

LA SEPARAZIONE

Con la separazione gli obblighi tipici del matrimonio, coabitazione, fedeltà e solidarietà materiale (ovvero il contributo economico al ménage della coppia) sono esclusi del tutto o attenuati.

La separazione legale:

  • autorizza i coniugi a vivere separati;
  • elimina l’obbligo di fedeltà, così permettendo a ciascuno di intraprendere nuove relazioni senza violare gli obblighi familiari e senza rischiare l’addebito della separazione;
  • attenua i reciproci obblighi economici dei coniugi.

Con questa procedura si determinano anche gli aspetti materiali ed economici.

La coppia potrà disciplinare su accordo, o mediante il giudizio del Tribunale, il diritto di abitazione dell’uno o dell’altro coniuge sulla casa familiare, l’eventuale diritto ad un assegno di mantenimento e tutti i rapporti con i figli.

Quanto all’assegno di mantenimento, questo può essere corrisposto al coniuge che abbia un reddito inferiore a quello dell’altro coniuge, che possa garantirgli un tenore di vita sostenibile e in linea con quello tenuto in regime di matrimonio

Circa i figli, occorrerà stabilire la collocazione, ossia presso quale genitore vivranno, il mantenimento economico, la disciplina delle spese straordinarie (le spese non determinabili in sede di separazione, ad es.: corsi formativi, vacanze, spese mediche) e la frequentazione con il genitore non collocatario, oltre al calendario delle vacanze.

La separazione può essere consensuale: in tal caso, i coniugi sono sia d’accordo sull’iniziativa di separarsi, sia sulle condizioni sopra descritte.

La procedura di separazione consensuale può avere tre forme e produrre sempre gli stessi effetti di legge:

  • separazione in Tribunale: si introduce un ricorso congiunto presso il Tribunale e, dopo una prima udienza, omologherà l’accordo di separazione;
  • procedura di negoziazione assistita: in tal caso i coniugi formano un accordo con l’assistenza di due legali, che provvederanno a depositarlo presso la Procura della Repubblica. Se l’accordo sarà rispettoso della legge, degli interessi di entrambi i coniugi e soprattutto del miglior interesse dei figli minori, sarà posto il nulla osta dal P.M., senza che i coniugi compaiano necessariamente in Tribunale;
  • separazione in Comune, avanti l’ufficiale di stato civile: questa procedura può svolgersi a due sole condizioni: la coppia non ha figli minori o maggiorenni non autosufficienti e l’accordo di separazione non prevede una modifica del patrimonio (ad esempio: un impegno a trasferirsi una quota dell’immobile in comproprietà).

Per la separazione consensuale in Tribunale e avanti l’Ufficiale di stato civile non è obbligatoria l’assistenza dell’avvocato.

Nel caso in cui i coniugi non abbiano un accordo totale, chi intenda separarsi deve introdurre la separazione giudiziale.

Con un atto di parte il coniuge che assume l’iniziativa richiede al Tribunale di dichiarare la separazione dei coniugi, alle condizioni indicate nel ricorso.

Il coniuge chiamato in giudizio, a sua volta, depositerà le proprie richieste e si terrà una causa ordinaria vera e propria, nelle sue fasi istruttorie e decisionali.

***

È, se possibile, preferibile una separazione consensuale, portata avanti con dialogo e confronto tra i coniugi, nell’interesse degli stessi ad avere una decisione consapevole e condivisa e anche nell’interesse dei figli.

***

Dichiarata la separazione consensuale, i coniugi, se ritengono, dopo sei mesi possono procedere con il divorzio.

È invece necessario un anno, per procedere con il divorzio, se la separazione è stata decisa giudizialmente.

La separazione non fa venire meno il matrimonio, ma solo i doveri più significativi di questo, tanto che i coniugi in regime di separazione non possono risposarsi.

Altro effetto del mantenimento del vincolo coniugale, è la posizione di erede legittimo del marito o della moglie, rispetto al coniuge che sia deceduto.

 

 

IL DIVORZIO

Con il divorzio viene meno ogni effetto civile del matrimonio.

Gli ex coniugi tornano ad una condizione un tempo definita di nubilato o celibato e che oggi si qualifica come “libero vincoli”.

I coniugi, ormai ex, non avranno nessun obbligo reciproco, che sia di coabitazione, di fedeltà o di assistenza morale e materiale, salvo i casi di assegno divorzile.

Come per la separazione, anche in sede di divorzio è necessario stabilire delle condizioni e dei termini, sia quanto ai rapporti tra coniugi, sia rispetto alla posizione genitoriale verso i figli.

E come la separazione, il divorzio può essere:

  • congiunto (consensuale)
  • giudiziale

Il divorzio congiunto:

è attivato su iniziativa comune della coppia separata, che abbia già formato un accordo su tutte le voci rilevanti: assegnazione della casa familiare, eventuale assegno divorzile, collocazione dei figli, assegno di mantenimento per i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, regolamentazione delle spese straordinarie per i figli e assetto di frequentazione e del calendario delle vacanze tra genitori e figli.

Se la coppia legalmente separata ha un accordo totale, può procedere con il divorzio congiunto con le seguenti procedure:

  • ricorso per divorzio congiunto avanti il Tribunale, con l’obbligatoria assistenza di un avvocato che assista entrambi i coniugi o di un avvocato per ciascun coniuge;
  • negoziazione assistita, con successivo deposito dell’accordo di divorzio presso la Procura della Repubblica e con l’assistenza obbligatoria di due distinti avvocati; il P.M. apporrà il nulla osta all’accordo di divorzio se non contrario alla legge e se rispettoso degli interessi dei figli minori;
  • divorzio in Comune avanti l’Ufficiale di stato civile, se la coppia non abbia figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti e l’accordo divorzile non preveda spostamenti patrimoniali.

Se non vi è accordo tra i coniugi separati sulla volontà di divorziare o sulle condizioni del divorzio, si dovrà procedere con l’opzione giudiziale.

Il divorzio giudiziale:

Il coniuge che intenda divorziare e non abbia trovato un accordo con l’altro coniuge, assistito da un avvocato deposita un ricorso giudiziale, domandando al Tribunale di dichiarare con sentenza il divorzio alle condizioni indicate.

Come per la separazione, il coniuge chiamato in giudizio deposita una propria memoria e, a sua volta, indica le condizioni che vorrebbe disciplinassero il divorzio.

La causa viene decisa con sentenza.

Un coniuge può chiedere l’assegno divorzile all’altro coniuge al ricorrere di queste condizioni:

  • reddito inferiore;
  • la differenza di reddito deve dipendere dall’aver penalizzato la propria carriera professionale per essersi prevalentemente dedicato alla famiglia;
  • assenza di capacità lavorativa (per motivi di salute, di età).

*****

Dichiarato il divorzio, gli ex coniugi possono celebrare nuove nozze e vengono meno i rispettivi diritti ereditari: l’ex coniuge sopravvissuto non sarà erede dell’ex coniuge deceduto.

 

 

MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

 

Le condizioni di separazione o divorzio che stabiliscono i coniugi su accordo o che impone il Tribunale dopo un giudizio non sono immutabili nel tempo.

I provvedimenti di separazione e divorzio sono infatti assunti sulla valutazione dei fatti che risultano attuali al momento del procedimento.

Sono passibili di modificazione le seguenti voci, determinate in sede di separazione o divorzio:

  • affidamento e collocazione dei figli;
  • assegno di separazione o divorzile;
  • mantenimento dei figli;
  • assegnazione della casa coniugale.

Mantenimento del coniuge e/o dei figli, ad esempio, sono stabiliti sulle capacità reddituali e patrimoniali dei coniugi e sulle esigenze dei figli al momento della separazione e/o del divorzio.

Nel corso del tempo i fatti che hanno giustificato i provvedimenti possono mutare.

Un coniuge può perdere il lavoro, oppure un figlio che percepisce il mantenimento consegue una occupazione lavorativa, o ancora l’ex coniuge titolare del diritto di abitazione sulla ex casa familiare, si risposa e va a convivere altrove.

Pertanto, se i fatti che hanno motivato le condizioni di separazione/divorzio o parte di queste, mutino in maniera significativa, il coniuge (o ex) che ne abbia interesse, può richiedere al Tribunale di modificare le condizioni.

La richiesta sarà introdotta per garantire una proporzione tra i nuovi fatti e la sostenibilità delle condizioni (ad esempio riduzione del mantenimento all’ex coniuge, per riduzione del reddito dell’ex coniuge pagante).

 

 

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