Separarsi o divorziare senza andare in tribunale? Ecco come: la negoziazione assistita da avvocati

I coniugi che intendono separarsi o divorziare consensualmente, o anche semplicemente modificare le condizioni stabilite in una precedente separazione o in un precedente divorzio, in alternativa alla presentazione di un ricorso al Presidente del competente Tribunale, possono utilizzare il procedimento di negoziazione assistita da avvocati.

 

Indice:

  1. La negoziazione assistita in materia di famiglia: che cosa è e a cosa serve?
  2. Quando si può utilizzare? Quali sono i presupposti?
  3. Come funziona?
  4. I costi della negoziazione assistita

 

1. La negoziazione assistita in materia di famiglia: che cosa è e a cosa serve?

Il Decreto Legge 132/2014 ha introdotto la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di:

- separazione personale;

- cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio;

- modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

 

Il legislatore ha previsto la possibilità per le parti coinvolte di sostituire il procedimento di fronte al tribunale, attivando un percorso di negoziazione assistita da avvocati, che eviti quindi l’intervento del magistrato.

La regola fondamentale che deve caratterizzare la negoziazione è quella per cui le parti devono cooperare in buona fede e con lealtà al fine di risolvere in via transattiva la controversia che le vede coinvolte, mediante l'assistenza dei propri avvocati. 

 

Le parti hanno l'obbligo di individuare la durata massima della procedura, la quale non può essere comunque inferiore ad un mese né superiore a tre mesi (termine prorogabile di ulteriori trenta giorni su accordo delle parti). 

 

L’accordo raggiunto grazie alla procedura di negoziazione assistita deve essere necessariamente perfezionato in forma scritta e produce i medesimi effetti del provvedimento giudiziale di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni della separazione o del divorzio.

 

2. Quando si può utilizzare? Quali sono i presupposti?

Il procedimento di negoziazione assistita è utilizzabile solo in caso di accordo consensuale di separazione e/o di divorzio; sono, dunque, esclusi la separazione ed il divorzio contenziosi.

 Del pari, la procedura è utilizzabile quando gli ex coniugi sono concordi nel modificare le condizioni adottate precedentemente in sede di separazione o di divorzio.

 

Ai fini della validità, è obbligatoria la presenza di almeno un avvocato per parte ed è richiesta la forma scritta dell’accordo.

 

Possono ricorrere a tale istituto le coppie sposate con o senza figli. A tal proposito si precisa che può trattarsi di:

  • figli minorenni;
  • figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970;
  • figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.

Per quanto concerne il procedimento di negoziazione, esso si articola nelle seguenti fasi:

  • Invito alla negoziazione
  • Adesione alla negoziazione
  • Stipula della convenzione
  • Stipula dell’Accordo
  • Trasmissione atti al P.M.

 

3. Come funziona?

La struttura della negoziazione assistita da avvocati è negoziale bifasica: essa si articola in una prima convenzione di negoziazione assistita, nella quale le parti e gli avvocati che le assistono definiscono le regole della negoziazione che si accingono ad intraprendere.

A tale convenzione segue, in caso di esito positivo della negoziazione, la sottoscrizione dell'accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle condizioni della precedente separazione o del precedente divorzio. 

 

Il procedimento ha dunque inizio, in genere, con l’invito alla negoziazione assistita, secondo quanto stabilito negli articoli 2, 3 e 4 del Decreto Legge 132/2014, trasmesso da una Parte all’altra, che deve contenere espressamente l’indicazione dell’oggetto della controversia.

 

In seguito all’adesione manifestata dalla Parte invitata alla negoziazione, si procede a sottoscrivere la convenzione di negoziazione assistita. Come sopra accennato, la convenzione di negoziazione definisce le regole della negoziazione che dovrà essere svolte e, ad esempio, dovrà precisare:

- il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura;

- l’oggetto della controversia.

 

Successivamente si svolgono una serie di incontri tra le parti ed i loro legali, che vengono di volta in volta verbalizzati, e che hanno lo scopo di raggiungere un accordo, che conterrà le condizioni della separazione o del divorzio.

Le condizioni possono riguardare l’affidamento o il mantenimento dei figli, l’assegno di mantenimento per il coniuge o i trasferimenti di tipo patrimoniale.

 

Una volta che l’accordo è stato raggiunto a seguito della negoziazione, il procedimento si diversifica qualora la coppia abbia figli minori, maggiorenni non autosufficienti, portatori di handicap o incapaci.

 

Infatti il comma 2 dell’art. 6 del Decreto Legge 132/2014 prevede che per le coppie senza figli, gli avvocati si limitano ad inviare l’accordo sottoscritto dalle Parti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, affinché lo controlli.

Il controllo della procura si limita alla “regolarità” formale dell’accordo. Successivamente, il Tribunale appone sull’accordo il nullaosta del P.M.

 

Quando invece sono coinvolti figli minorenni, maggiorenni non autosufficienti e/o portatori di handicap o incapaci, la disposizione di legge prevede che l’accordo debba essere inviato alla Procura entro il termine di dieci giorni per l’autorizzazione.

Il P.M. lo autorizza se le condizioni sono rispondenti all’interesse dei figli.

Se invece il Procuratore ritiene l'accordo non confacente all'interesse dei minori, lo trasmette al Presidente del Tribunale che fisserà, entro i successivi trenta giorni, un’udienza per la comparizione delle parti.

Il Giudice, in tale ipotesi, effettuerà un controllo più profondo, e autorizzerà l'accordo solo dopo aver verificato che anche sostanzialmente questo sia equo.

 

Una volta ottenuti i suddetti nullaosta o autorizzazioni, l’accordo è valido ed efficace.

A questo punto l'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro dieci giorni dalla stipula dell'accordo, una copia autenticata dell'accordo stesso all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto.

 

In tal modo, l'accordo raggiunto con l'aiuto degli avvocati produce gli effetti e tiene luogo del provvedimento giudiziale di separazione personale, di divorzio, di modifica delle condizioni della separazione o del divorzio.

 

4. I costi della negoziazione assistita

La negoziazione assistita non comporta il pagamento delle spese di giustizia né dei costi dovuti per le procedure che prevedono l'intervento di organismi di supporto nelle trattative, quali ad esempio la mediazione. 

Le uniche somme da pagare per la negoziazione sono gli onorari degli avvocati coinvolti. Come detto, infatti, tale procedimento prevede la partecipazione necessaria di un legale per ognuna delle parti coinvolte.

Gli onorari possono variare in base alla complessità della pratica. Per esempio, il costo per una coppia che intende separarsi e che non ha figli o beni in comune da dividere sarà con ogni probabilità inferiore se confrontato con il prezzo di una negoziazione assistita per una coppia che ha più figli e che deve prevedere anche la liquidazione dei beni coniugali.

 

Con specifico riferimento alla quantificazione degli onorari degli avvocati, si segnala che il D.M. 37/2018 ha integrato il D.M. 55/2014 (contenente le tabelle per la quantificazione dei compensi legali), prevedendo specifici parametri per la liquidazione dei compensi per l'assistenza nelle procedure di negoziazione assistita.

Per fare un esempio: per una controversia di valore compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00, i compensi degli avvocati (nella fascia media) sono così quantificati:

  • Fase dell'attivazione: Euro 270
  • Fase di negoziazione: Euro 540
  • Conciliazione: Euro 810

Ciò per un totale di Euro 1.620, oltre accessori di legge.

Questo rimane, in ogni caso, solo un valore esemplificativo, in quanto ogni professionista interpellato potrà sottoporre un preventivo sulla base di queste tabelle, ma adottando variabili in aumento o in diminuzione a seconda del valore e della complessità del caso concreto.

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