Sovraindebitamento: una guida pratica

 

Il concetto di “sovraindebitamento” è stato introdotto nel sistema giuridico italiano dalla Legge n. 3/2012 ed è il nome giuridico che la legge assegna alla difficoltà nel pagare i propri debiti, quando il soggetto debitore è un soggetto non fallibile, ovvero un consumatore, una piccola impresa, un professionista, ecc.

Il sovraindebitamento è stato poi completamente riformato dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, entrato in vigore il 15 luglio 2022. Pertanto l’attuale disciplina non è più contenuta nella legge n. 3/2012 bensì nel nuovo codice (seppure i principi siano rimasti per molti versi gli stessi).

 

Indice:

  1. Sovraindebitamento: di che cosa si tratta?
  2. Quali sono i presupposti per accedere alle procedure di sovraindebitamento?
  3. Le procedure familiari: di che cosa si tratta?

 

1. Sovraindebitamento: di che cosa si tratta?

Per sovraindebitamento si intende una situazione, perdurante, di squilibrio tra i debiti e le obbligazioni contratte da un soggetto e la sua capacità di abbattere tali debiti e di far fronte alle obbligazioni assunte (di norma attraverso i guadagni derivanti dalla propria attività lavorativa, ma anche, dal reddito generato da altre attività, come ad esempio la locazione di un immobile di cui si è proprietari, i dividendi generati da eventuali investimenti di natura finanziaria ecc.).

Viene considerato “sovraindebitato” colui che non riesce a far fronte ai debiti e non dispone di “patrimonio prontamente liquidabile” per onorare il debito scaduto

In sintesi, la finalità principale della legge sul sovraindebitamento è quella di permettere legalmente al debitore di pagare quanto gli è possibile e di vedersi cancellato il debito che è accertato non può essere pagato.

In tale caso si parla quindi di “esdebitazione” ovvero di cancellazione del debito non onorato.

 

2. Quali sono i presupposti per accedere alle procedure di sovraindebitamento e quali sono i rimedi previsti dalla Legge

Come detto, le sopracitate procedure sono riservate ai soggetti non fallibili, ovvero a determinate categorie di debitori:

  • Consumatori, ossia persone fisiche senza partiva IVA (dipendenti pensionati e inoccupati, ecc).
  • Piccole imprese non fallibili, ossia con un fatturato inferiore a 200.000 euro annui, patrimonio inferiore a 300.000 euro e debiti inferiori a 500.000 euro. tali parametri devono essere riscontrati negli ultimi tre anni.
  • Aziende agricole di tutte le dimensioni.
  • Professionisti iscritti ad albi e ruoli, anche in questo caso senza limiti di fatturato o debiti.
  • Start up innovative.
  • Enti no profit (onlus, associazioni, ecc).

I principali presupposti per l’accesso alle procedure di sovraindebitamento sono che il debitore sia in stato di sovraindebitamento, che sia un soggetto non fallibile e che non abbia posto in essere atti di frode verso i creditori (ovvero non abbia volutamente sottratto beni o denaro, occultandolo ai creditori).

La Legge n. 3/2012 prevedeva originariamente tre distinte procedure di sovraindebitamento molto diverse tra loro, a cui, con l’avvento del Codice della Crisi, si è aggiunta una quarta possibilità del tutto nuova, sotto forma di semplice domanda. Tutte sono finalizzate all’esdebitazione del debitore che ha contratto troppi debiti rispetto alle proprie possibilità attuali.

Ma vediamole più nel dettaglio:

  • Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, anche conosciuta come “Piano del Consumatore”: può essere utilizzata solo dalle persone fisiche e non dagli altri soggetti (aziende, ecc). Mediante questa procedura viene proposto ai creditori un piano di pagamenti sostenibile rispetto ai redditi del debitore. Il piano deve essere approvato dal Giudice, e sostituisce ogni altra pattuizione. 
  • Concordato minore (ex Accordo di composizione della crisi): si tratta anche in questo caso di un piano di pagamenti, ma viene riservato alle imprese e professionisti. Semplificando, si propone ai creditori un piano sostenibile che diventerà effettivo se approvato dagli stessi creditori per almeno il 50%. In questo caso è permessa la continuità dell’impresa ed è possibile la salvaguardia dei beni.
  • Liquidazione controllata del sovraindebitato, o liquidazione del patrimonio: nelle situazioni più difficili, è possibile chiedere al Tribunale che i debiti vengano pagati con la Liquidazione del proprio patrimonio. Il vantaggio di questa procedura è rappresentato dal fatto che, anche se la vendita dei beni non copre tutti i debiti, il residuo debito non pagato viene cancellato e si può ripartire "puliti" da ogni obbligo verso i creditori.
  • Esdebitazione del debitore incapiente. Nel caso particolare di un debitore senza patrimonio e senza redditi stabili, è possibile accedere comunque (in questo caso una volta sola nella vita) alla cancellazione di tutti i debiti senza versare nulla. In questo specifico caso sarà però necessario dimostrare di essere stati “meritevoli” ovvero di non aver creato volontariamente la situazione di sovraindebitamento.

 

3. Le procedure familiari: di che cosa si tratta?

Mentre la precedente legge 3/2012 prevedeva che per ogni debitore fosse avviata una singola procedura, con duplicazione di costi e complessità operative, la nuova normativa dettata dal Codice della crisi introduce la possibilità che membri della stessa famiglia, indebitati, possano avviare un’unica procedura, riducendo i costi e abbreviando i tempi.

Perché questo possa accadere è necessaria almeno una tra le seguenti condizioni:

  • i membri della famiglia sono conviventi
  • il sovraindebitamento deve avere un’origine comune.

Sotto un profilo più tecnico, sarà necessario che il piano preveda masse distinte, ovvero che ogni persona risponda per una parte di debito congrua rispetto al patrimonio personale.

E' bene precisare che il piano del consumatore si potrà applicare solo se tutti i familiari coinvolti hanno la qualifica di consumatori.

 

 

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