Le procedure di sovraindebitamento: come funziona la ristrutturazione dei debiti del consumatore?

La ristrutturazione dei debiti è una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, disciplinata dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D. Lgs n. 14/2019), a carattere volontario, alla quale possono accedere solo i consumatori. Questa procedura è basata su una proposta di soddisfacimento dei crediti formulata dal debitore, che viene rimessa alla valutazione del Tribunale.

Essa consente, al soggetto sovraindebitato di ottenere, entro determinati limiti, l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti pregressi.

 

Indice:

  1. La ristrutturazione dei debiti del consumatore: di che cosa si tratta?
  2. Il contenuto della proposta.
  3. La fase giudiziale.
  4. Le vicende revocatorie

 

1. La ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore): di che cosa si tratta?

La ristrutturazione dei debiti, disciplinata dal D. Lgs n. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza), entrato in vigore il 15 luglio 2022, è una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento a carattere volontario, basata su una proposta di soddisfacimento dei crediti formulata dal debitore (che deve essere necessariamente un consumatore), sottoposta alla valutazione del Tribunale.

La ristrutturazione dei debiti consente al consumatore di superare la propria situazione di sovraindebitamento mediante un procedimento più agevole e semplificato rispetto alle altre procedure.

 

Il consumatore deve presentare una domanda di accesso alla procedura di esdebitazione, con l’ausilio dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC), presso il Tribunale nel cui circondario ha il centro principale degli interessi, che si presume coincidente con la sua residenza o domicilio.

 

La domanda – che può essere presentata dal consumatore anche personalmente, senza l’assistenza di un difensore – deve contenere:

  • un piano: in cui si indica in modo specifico tempi e modalità per comporre la crisi da sovraindebitamento. Il piano dovrà, pertanto, descrivere le risorse necessarie all’adempimento, le fonti di approvvigionamento, l’eventuale liquidazione del patrimonio del debitore, la tempistica dei pagamenti, l’indicazione di eventuali garanzie offerte da terzi;
  • una proposta: si tratta dell’offerta rivolta ai creditori che può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma. Sarà, dunque, possibile prevedere la il pagamento dell'intero o di una parte del debito senza dover rispettare un limite minimo (fatta salva la necessità di offrire un importo non meramente simbolico). Potrà, poi, anche essere proposta una dilazione nel pagamento o il soddisfacimento con modalità diverse dal denaro (come ad esempio l’attribuzione ai creditori di beni in luogo del pagamento, l’accollo del debito da parte di soggetti terzi e altro ancora).

 

2. Il contenuto della proposta

La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma.

La domanda deve contenere i seguenti elementi:

  • L’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
  • L’indicazione della consistenza e della composizione del patrimonio del debitore;
  • L’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
  • le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  • l’indicazione degli stipendi, pensioni, salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l’indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

Non viene previsto, a differenza della previgente legge sul sovraindebitamento, che l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) dia un’attestazione di fattibilità della proposta.

 

Alla proposta del piano di ristrutturazione, così come previsto dall’art. 68 D.lgs. 14/2019, deve essere allegata una relazione dell’OCC, contenente:

  • L’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
  • L’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
  • La valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
  • L’indicazione dei costi presumibili della procedura.

 

 

3. La fase giudiziale

L’OCC, entro sette giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del debitore, provvede a informare gli uffici territorialmente competenti in base all’ultimo domicilio fiscale del debitore. I sopraindicati uffici, nei quindici giorni seguenti, devono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.

L’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento ha il dovere di valutare anche il comportamento dei finanziatori, verificando che non vi sia stata negligenza nella valutazione del merito creditizio del debitore. La valutazione deve essere compiuta in relazione al reddito disponibile del consumatore, dedotto dell’importo necessario al mantenimento di un dignitoso tenore di vita.

 

L’OCC deposita la domanda di ristrutturazione dei debiti presso il Tribunale territorialmente competente. Con il deposito della domanda si sospendono il corso degli interessi convenzionali o legali sino alla chiusura della procedura.

Il giudice, se ritiene la proposta ed il piano ammissibili, dispone con decreto (pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della Giustizia) e ne da comunicazione a tutti i creditori, a cura dell’OCC, entro 30 giorni.

 

Con il decreto sopraindicato, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione di eventuali procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero compromettere la fattibilità del piano. Il giudice, può altresì disporre il divieto di azioni esecutivi e cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché avviare altre misure idonee a conservare l’integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.

Nei 20 giorni successivi alla comunicazione della presentazione del piano, i creditori possono presentare eventuali osservazioni. I creditori possono proporre modifiche e miglioramenti del piano, senza alcuna possibilità di veto circa la sua approvazione.

Entro i dieci giorni successivi, l’OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice, ed eventualmente apporta le modifiche che ritiene necessarie.

Il giudice, verificata l’ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, risolta ogni contestazione, provvede alla omologazione del piano con sentenza e dichiara chiusa la procedura.

Nel caso in cui i creditori contestino la convenienza economica del piano, il giudice può decidere ugualmente di omologarlo “se ritiene che comunque il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria” (art. 70 c.9).

In caso contrario, qualora il giudice ritenga il piano inammissibile o non fattibile, nega l’omologazione con decreto motivato e dichiara l’inefficacia delle misure protettive accorate.

In quest’ultimo caso, il giudice può dichiarare aperta la “liquidazione controllata”.

 

4. Le vicende revocatorie

Il debitore, è tenuto a compiere ogni atto necessario per l’esecuzione del piano.

L’esecuzione del piano di ristrutturazione viene sottoposta al controllo dell’OCC che vigilia sull’esatto adempimento del piano risolvendo eventuali difficoltà e sottoponendo le problematiche all’attenzione del giudice, se necessario. 

Il giudice può revocare l’omologazione del piano nelle seguenti situazioni ritenute particolarmente gravi:

  • Diminuzione o aumento del passivo con dolo o colpa grave;
  • Sottrazione o dissimulazione di una parte rilevante di attivo;
  • Simulazione dolosa di attività inesistenti;
  • Commissione di atti volti a frodare i creditori;
  • Inadempimento degli obblighi previsti dal piano;
  • Sopravvenuta inattuabilità del piano con conseguente impossibilità di modifica;
  • Mancata approvazione del rendiconto presentato dall’OCC (art. 71 c. 3)

 

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