Startup innovativa: una guida pratica

I numerosi vantaggi della startup innovativa hanno contribuito alla sua diffusione nel territorio.

Stando agli ultimi dati ufficiali, al termine del 1° trimestre 2023, il numero di startup innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese ai sensi del decreto-legge 179/2012 è pari a 14.029[1].

Il capitale sociale totale dichiarato complessivamente dalle startup risulta in aumento rispetto all’ultimo trimestre (+1,9%) attestandosi a quota 1.071.813.683 euro, con un capitale medio pari a 76.399 euro per startup innovativa (quasi 3.000 euro in più rispetto all’ultima rilevazione).

L’incidenza delle startup innovative sul totale delle nuove società di capitali è rilevante soprattutto in alcuni settori. Le startup innovative rappresentano, infatti, il 41,8% delle nuove aziende che si occupano di fabbricazione di computer, il 46,2% delle nuove aziende che si occupano di produzione di software e addirittura oltre il 68,9% delle nuove aziende che operano nel campo della ricerca e sviluppo.

Leggendo questo articolo potrai scoprire se questa soluzione può fare per te e per la tua azienda.

 

Indice:

  1. Che cosa è? Quali vantaggi ha?
  2. Come costituire una start-up innovativa
  3. Il finanziamento della società
  4. Le agevolazioni fiscali
  5. La tutela della proprietà intellettuale.

 

1. Che cosa è? Quali vantaggi ha?

Le startup innovative possono essere società di capitali o essere costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Vi rientrano, pertanto, sia le S.r.l. (compresa la nuova forma di S.r.l. semplificata), sia le S.p.a., le S.a.p.a., sia le Società Cooperative.

 

Alla startup innovativa sono riconosciute facilitazioni burocratiche e fiscali per l’iscrizione al Registro delle Imprese, maggiore flessibilità nella gestione societaria e di assunzione, possibilità di finanziamento tramite crowdfunding, facilitazioni nell’accesso al credito bancario e molto altro.

Ecco i requisiti necessari che la società deve possedere per poter accedere alle agevolazioni previste:

  • deve essere una società di nuova costituzione o comunque costituita da meno di 60 mesi;
  • il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro;
  • deve avere sede principale in Italia o, nel caso in cui abbia sede in altro Paese membro dell’Unione Europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, deve avere una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • non deve distribuire o aver distribuito utili;
  • deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
  • Non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
  • Deve essere una S.p.a., S.r.l., S.a.p.a., Società Cooperativa o Società Europea, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

 

I vantaggi previsti per le startup innovative sono i seguenti: i vantaggi in fase di costituzione e quelli a seguito della stessa.

 

In particolare, quanto ai vantaggi in fase di costituzione si ricorda l’esenzione dall’imposta di bollo e segreteria per l’iscrizione al Registro delle Imprese. L’esenzione è collegata al mantenimento dei requisiti previsti dalla legge la qualifica di startup innovativa e ha una durata non superiore a 5 anni.

 

Quanto ai vantaggi a seguito della costituzione, invece, ricordiamo:

  • Agevolazioni fiscali per gli investitori: è riconosciuta una detrazione a fini IRPEF e una deduzione ai fini IRES pari al 30% della somma investita (l’investimento massimo agevolabile per ciascun periodo d’imposta è pari a 1.000.000,00 euro per le persone fisiche e pari a 1.800.000,00 euro per i soggetti IRES). Il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020, art. 38, c. 7) ha introdotto, solo a favore dei soggetti Irpef, un’agevolazione concessa ai sensi del Regolamento “de minimis” (Reg. UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013), pari al 50% delle somme investite (l’investimento massimo agevolabile per ciascun periodo d’imposta non può essere superiore 100.000,00 euro e deve essere mantenuto per almeno 3 anni). Questa agevolazione è alternativa a quella ordinaria del 30%.
  • Incentivi alle assunzioni: le startup innovative hanno la facoltà di assumere a tempo determinato mediante la stipula di contratti con una durata tra i 6 e i 36 mesi. Alla scadenza dei 36 mesi, vi è la possibilità di procedere al rinnovo dei contratti per ulteriori 12 mesi. Decorso anche questo periodo, poi, per mantenere la risorsa sarà necessario stipulare un contratto di assunzione a tempo indeterminato.
  • Incentivi al crowdfunding: le startup innovative, a certe condizioni, hanno la possibilità di offrire quote di partecipazione nella società per facilitare l’accesso al capitale.
  • Smart&Start Italia: le startup innovative costituite da non più di 60 mesi possono accedere a questo programmi di finanziamento pubblico agevolato. Vengono finanziati progetti d’investimento presentati da startup innovative che prevedono programmi di spesa di importo compreso tra € 100.000,00 e € 1,5 milioni. Il finanziamento a tasso zero copre fino all’80% delle spese sostenute dalla startup (se ammissibili) e può arrivare sino al 90% per le imprese a maggioranza femminile o giovanile. Per le startup innovative con sede nel Mezzogiorno, il 30% del finanziamento è concesso a fondo perduto.
  • Accesso diretto al Fondo di Garanzia: l’accesso al credito viene agevolato attraverso una garanzia sui prestiti bancari. La garanzia copre il prestito fino ad un valore dell’80% di quest’ultimo.
  • Facoltà di estensione di dodici mesi il periodo di “rinvio a nuovo” delle perdite: è consentito il differimento della decisione sulla ricapitalizzazione entro la chiusura dell’esercizio successivo.

 

2. Come costituire una start-up innovativa 

Ma vediamo ora come si costituiscono.

Prima di tutto è bene tenere a mente che la startup innovativa non è una nuova tipologia di società. Bensì la “qualifica” che possono assumere alcune società di capitali (e società cooperative) al ricorrere di determinate condizioni.

Possono assumere la qualifica di startup innovativa:

  • società per azioni
  • società in accomandita per azioni
  • società a responsabilità limitata
  • società cooperative.

 

Si ricorda, in ogni caso, che per poter ottenere la qualifica di startup innovativa, la società deve rispettare i requisiti già analizzati nel precedente paragrafo.

 

Obblighi pubblicitari delle startup innovative

 

Le startup innovative sono soggetto a obbligo di registrazione in un’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese, presso le Camere di Commercio.

Tale adempimento viene svolto mediante la trasmissione telematica alla Camera di Commercio territorialmente competente di una dichiarazione in cui si autocertifica possesso dei requisiti di cui sopra.

 

Nonostante l’agilità prevista dall’iscrizione mediante sola autocertificazione, le startup sono comunque sottoposte ad alcuni controlli. In particolare:

  • le Camere di Commercio competenti effettuano controlli sull’effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa;
  • il rappresentante legale della startup innovativa deve attestare il mantenimento del possesso dei requisiti, per evitare la perdita dello status di startup e delle relative agevolazioni (ciò deve essere effettuato entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio).

 

Un ulteriore vantaggio, già accennato in precedenza, è costituito dall’esenzione dagli oneri per la costituzione.

Le startup innovative, infatti, sono esonerate dal pagamento (per cinque anni):

  • dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per le iscrizioni nel Registro delle Imprese;
  • del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio.

 

3. Il finanziamento della società

 

Oltre agli adempimenti burocratici e alla scelta della forma societaria, un ulteriore ostacolo da superare quando si vuole mettere in pratica un progetto è quello di reperire la liquidità necessaria.

Esistono diversi modi per finanziare la propria nuova società: non è indispensabile chiedere un prestito ad una banca, ma è possibile scegliere tra una vasta gamma di opzioni di finanziamento.

Per accedere a un finanziamento, infatti, è possibile utilizzare i canali tradizionali (come ad esempio: prestiti, finanziamenti di capitale e scoperti bancari), oppure ricorrere a nuove opzioni, tra cui ad esempio:

  • Crowdfunding;
  • Acceleratori;
  • Venture Capital e Venture debt;
  • Sovvenzioni;

 

Crowdfunding

Il crowdfunding è uno strumento di finanziamento che permette alle startup di raccogliere capitali sul mercato, sfruttando canali alternativi a quelli tradizionali.

Questo termine (crowdfunding) si riferisce al processo attraverso cui una platea di persone (“crowd”, ovvero “folla”) conferisce, mediante l’utilizzo di piattaforme ad hoc, somme di denaro, al fine di finanziare un progetto.

Tale modalità di finanziamento, che è significativamente aumentata negli ultimi anni, facilita l’accesso degli utenti ad investimenti nelle tecnologie e nelle idee più avanzate. Le aziende che si avvalgono di questo strumento devono essere in grado di presentare nel modo migliore le proprie idee al pubblico, al fine di attrarre il maggior numero di investitori.

Esistono diverse tipologie di crowdfunding: equity, donation, reward e lending.

  • Equity crowdfunding: in cui le imprese che cercano di finanziarsi propongono un progetto e offrono in cambio una quota sociale. L’investitore può rivendere la propria quota in un secondo momento, realizzando così un profitto, oppure può perdere interamente il proprio capitale nel caso in cui la società fallisse.
  • Donation crowdfunding: in cui chi offre i propri capitali non riceve in cambio alcuna forma di remunerazione, come in una donazione.
  • Reward crowdfunding: in cui gli investitori vengono premiati con una ricompensa proporzionata al capitale versato e che può avere forma diversa a seconda del progetto. Gli stessi prodotti e servizi creati dall’impresa possono diventare dei reward.
  • Lending crowdfunding: in cui viene sostanzialmente erogato un prestito dagli utenti all’impresa, la quale restituirà l’intero importo più una quota di interessi.

 

Acceleratori

Gli acceleratori sono società pubbliche o private che propongono un vero e proprio supporto alla startup che consiste, ad esempio, nella costruzione di percorsi di crescita attraverso la disponibilità di utilizzo di aree ad uso ufficio, nella messa a disposizione di mentors e in alcuni casi anche nel vero e proprio finanziamento per l’avvio del progetto.

All’interno di questi spazi, le imprese possono avere accesso agli strumenti e alle risorse utili per raggiungere velocemente determinati obiettivi strategici per il successo complessivo dell’idea imprenditoriale. Di solito, i servizi ottenuti vengono pagati con quote del capitale aziendale o azioni di minoranza la cui percentuale cambia in base al valore della startup sul mercato.

 

Corporate Venture Capital e Venture debt

Nel modello Corporate Venture Capital (CVC) le aziende investono in forma diretta per avere accesso a soluzioni innovative e ad un bacino di talenti su cui veicolare il processo di innovazione tecnologica. I CVC forniscono tipicamente anche supporto manageriale, tecnologico, amministrativo, regolamentare e commerciale alle startup.

Il Venture Debt, invece, può essere considerato come una forma complementare al finanziamento di capitale per le startup in fase avanzata. Il Venture Debt offre alle aziende ulteriore liquidità senza effetti diluitivi per gli azionisti e i soci fondatori esistenti. Solitamente, il Venture Debt è utile per le aziende che hanno già un modello aziendale collaudato, vantano finanziatori di capitale solidi e generano profitti.

 

Sovvenzioni

Le sovvenzioni sono per lo più erogate da Istituzioni pubbliche, ma possono essere erogate anche da soggetti privati.

Il vantaggio offerto da questo tipo di soluzione è quello di non dover cedere ad ulteriori soggetti i futuri profitti della società e di mantenerne l’intero potere decisionale.

Si deve, d’altro canto, tener conto del fatto che solitamente i tempi per ottenere l’erogazione delle sovvenzioni offerte alle startup è molto lungo e che la maggior parte di queste comporta, successivamente, obblighi di rendicontazione (a volte anche particolarmente stringenti).

 

4. Le agevolazioni fiscali

 

Come sopra accennato, tra i vantaggi delle startup innovative troviamo anche quello relativo alle agevolazioni fiscali. Agevolazioni che sono rivolte sia alla società, sia ai suoi investitori.

 

Vantaggi fiscali per le startup innovative

In particolare, tra le più importanti agevolazioni fiscali per le startup e le PMI innovative, si segnalano le seguenti:

  • la possibilità di assorbimento delle perdite fiscali per i primi tre esercizi delle società neocostituite da parte della società ‘sponsor’;
  • Il nuovo “Patent Box”: eduzione (ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP) dei costi, maggiorati del 90%, sostenuti in relazione a: software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico.
  • La possibilità di usufruire di un credito di imposta sulle spese effettuate di ricerca e sviluppo (R&D). Si evidenzia che le imprese che decideranno di optare per il “Patent Box” non potranno più fruire del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui ai commi 198 a 206 dell’Art.1 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, di formazione e di pubblicità.
  • la concessione di finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari ed impianti (cosiddetta “Nuova Sabatini”).

 

Vantaggi fiscali per gli investitori in startup innovative

Anche gli investitori nelle startup innovative possono contare su vari vantaggi fiscali.

In particolare, si segnala che:

- sono riconosciute due detrazione a fini IRPEF, alternative tra loro: la detrazione ordinaria, in cui i soggetti Irpef possono detrarre il 30% delle somme investite in una Start up innovativa. L’investimento massimo agevolabile per ciascun periodo d’imposta è di 1.000.000 euro. L’investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni; la detrazione in regime “de minimis”, che prevede una detrazione Irpef pari al 50% della somma investita, riconosciuta per gli investimenti in Start up e Pmi innovative. In questo caso l'investimento massimo agevolabile, in ciascun periodo d'imposta, non può essere superiore a 100.000 euro e deve essere mantenuto per almeno 3 anni (questa agevolazione è applicabile per gli investimenti effettuati dal 2020);

- è possibile invece, per le persone giuridiche, beneficiare di una deduzione dall’imponibile IRES pari al 30% (per un importo massimo agevolabile pari a 1.800.000 euro per ciascun periodo d’imposta).

In entrambi i casi, la detrazione è applicabile sia quando l’investimento avviene senza intermediazione, sia quando questo viene effettuato con l’intermediazione di fondi comuni di investimento oppure SICAV (Società di investimento a capitale variabile), per un importo di investimento complessivo massimo pari a 15.000.000 euro.

 

5. La tutela della proprietà intellettuale.

Per una società, soprattutto in fase di sviluppo, è molto importante tutelare al meglio la creazione di attività immateriali come il marchio o il processo utilizzato per fornire un servizio innovativo o per vendere i prodotti.

I diritti di proprietà intellettuale sopperiscono all’esigenza della startup innovativa – come d’altronde di ogni altra azienda – di impedire a terzi di sottrarre le attività immateriali della società.

 

La tipologia dei diritti di proprietà intellettuale varia a seconda della tipologia delle risorse da tutelare:

 

  • marchi registrati: offrono tutela al nome dell’azienda, dei prodotti e dei servizi;
  • brevetti: al fine di proteggere le invenzioni dell’azienda;
  • diritto d’autore: offre tutela ai software elaborati dalla società, alle opere della stessa e alle banche dati;
  • registrazione del nome del dominio: al fine di tutelare l’indirizzo internet della società;
  • segreti commerciali e know-how: volti alla protezione delle informazioni riservate;
  • modello ornamentale: volto alla protezione di disegni e modelli.

 

Marchi registrati

ll marchio è un “segno” usato per distinguere i propri prodotti/servizi da quelli della concorrenza e rappresenta uno dei principali elementi dell’immagine dell’azienda.

Il marchio è quindi quello strumento (o segno) - suscettibile di essere rappresentato graficamente - con la funzione e la capacità di distinguere la provenienza commerciale di determinati prodotti o servizi.

La tutela del marchio si ottiene attraverso la registrazione. Questa, infatti, attribuisce diritti esclusivi che consentono di impedire l’uso non autorizzato, da parte di altre imprese, dello stesso marchio o di un marchio simile.

I requisiti per poter registrare il marchio sono i seguenti:   

  • CAPACITÀ DISTINTIVA: Il marchio deve essere idoneo a contraddistinguere un prodotto o un servizio. È importante evidenziare come un segno sfornito o privo, all'inizio, di capacità distintiva, può essere oggetto di registrazione come marchio se, per effetto dell’uso fatto prima del deposito della domanda, abbia acquistato carattere distintivo;
  • NOVITÀ: Un marchio registrato è nullo, per difetto di novità, se siano già esistenti segni altrui identici o simili, impiegati per contraddistinguere prodotti o servizi identici o affini a quelli per cui la registrazione di marchio è stata richiesta, se possa determinarsi un rischio di confusione per i consumatori, ovvero un rischio di associazione tra i due segni.
  • LICEITÀ: Il nostro Ordinamento vieta la registrazione per quei segni che siano contrari alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume. È inoltre vietata la registrazione come marchio per quei segni idonei ad ingannare il pubblico e per quelli il cui uso realizzerebbe una violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o di altro diritto esclusivo di terzi.

 

Brevetti

Un brevetto tutela e valorizza un’innovazione tecnica, ovvero un prodotto o un processo che fornisce una nuova soluzione a un determinato problema tecnico. Il brevetto è un titolo in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento sull’oggetto del brevetto stesso, consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne e di farne un uso commerciale, vietando tali attività ad altri soggetti non autorizzati.

La legge impone il rispetto di alcuni requisiti per poter ottenere il brevetto che qui di seguito riepiloghiamo

  • Attività inventiva o non ovvietà: l’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica, ossia se non è mai stata resa accessibile al pubblico, neppure dallo stesso inventore, in Italia od all’estero, prima del deposito della domanda di brevetto.
  • Industrialità: è l’attitudine di un’invenzione ad avere una applicazione industriale, cioè la concreta capacità dell’oggetto dell’invenzione di essere fabbricato o utilizzato in un qualsiasi genere di industria.
  • Liceitá: non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione sarebbe contraria all’ordine pubblico od al buon costume.
  • Sufficienza di descrizione: l’invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla.

Diritto d’autore

Il diritto d’autore è un istituto che tutela le opere di carattere creativo che appartengono all’ambito della letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro e cinematografia.

Rientrano nell’ambito di protezione della legge sul diritto d’autore anche i software che vengono trattati come opere letterarie.

Quando una persona crea un’opera originale, fissata in un mezzo tangibile, ne possiede il diritto d’autore. Non sempre la registrazione è richiesta, ma è necessario dimostrare di esserne gli autori e di avere creato l’opera prima di altri.

 

A questo fine, è consigliabile effettuare un deposito dell’opera presso un ente che ne certifichi la data: in Italia questo ruolo è assunto essenzialmente dalla SIAE.

 

Registrazione del nome del dominio

 

Il nome del dominio permette di tutelare l’indirizzo internet dell’azienda.

Per registrare il nome del dominio occorre presentare richiesta presso un registro accreditato. Nella scelta del nome a dominio sarà necessario verificare l’esistenza di nomi uguali o simili a quelli che si vogliono utilizzare.

 

Nel caso in cui il nome a domino sia legato ad un’attività d’impresa, quest’ultimo è soggetto al codice della proprietà industriale: che riconosce espressamente al nome a dominio la natura di segno distintivo dell’impresa, equiparandolo al marchio, alla ditta e all’insegna.

Nell’ambito di attività d’impresa, dunque, non può essere registrato un nome a dominio corrispondente o simile ad un marchio o segno distintivo già registrato, nel caso in cui possa derivarne pericolo di confusione per il pubblico.

 

Si ricorda che, a fronte di segnalazioni, l’assegnazione del nome a dominio, al ricorrere di alcune condizioni, potrebbe essere sospesa o revocata dall’autorità Italiana di Registrazione.

La revoca, ad esempio, può avvenire nel caso di sentenza o decisione arbitrale, “che stabilisca che l’assegnatario non ne aveva diritto all’uso”. E’ importante, quindi, fare delle accurate ricerche preventive per evitare di ricorrere in possibili contestazioni future.

 

Segreti commerciali e know-how

 

Nell’ambito dell’attività di un’azienda il titolare, i dipendenti (ma anche altri soggetti come ad esempio collaboratori esterni, investitori ecc.) hanno accesso a informazioni riservate e/o segreti commerciali che possono consistere, ad esempio in:

  • Conoscenza delle modalità di conduzione dell’impresa;
  • elenchi dei fornitori e dei clienti;
  • processi;
  • Ogni informazione aziendale, esperienza tecnico-industriale e commerciale “segreta” (nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore)[2].

 

Per proteggere la società è dunque importante mantenere tali informazioni riservate. Ciò è possibile ad esempio tramite:

  • l’inserimento di clausole di riservatezza nei contratti di lavoro;
  • l’adozione di adeguate policy relativa alle informazioni aziendali, condivisa con tutti i dipendenti;
  • l’adozione di adeguati controlli e autorizzazioni. Ciò al fine, ad esempio, di limitare il numero dei dipendenti che hanno accesso alle nuove invenzioni e/o a informazioni sensibili e strategiche;
  • l’utilizzo di efficaci sistemi di sicurezza dei dati.

 

In riferimento, invece, al rapporto con terzi soggetti (come ad esempio: investitori, fornitori, potenziali clienti, collaboratori esterni) è possibile proteggersi mediante la stipula di accordi di non divulgazione che limitino il possibile utilizzo delle informazioni acquisite da parte dei terzi.

 

Modello ornamentale

 

Anche i nuovi disegni o modelli possono essere tutelati attraverso la registrazione.

Questa consente di tutelare il disegno o il modello da eventuali violazioni perché costituisce prova del proprietario del disegno e della data di creazione.

La registrazione di nuovi disegni o modelli può essere effettuata quando ricorrono i requisiti di cui alla protezione del marchio e, precisamente:

  • novità
  • carattere individuale
  • liceità

 

La domanda di registrazione di un disegno o modello può essere depositata presso l’Ufficio italiano

brevetti e marchi di Roma (UIBM) o presso le Camere di Commercio.

Per la registrazione di un disegno o di modello comunitario, invece, la domanda dovrà essere presentata presso l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) o presso uno degli uffici centrali della proprietà industriale degli stati membri dell’Unione Europea (per l’Italia l’UIBM).

 

 

 

______________________

Note:

[1] Report primo trimestre 2023 - Ministero delle Imprese e del Made in Italy (https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/1_trimestre_2023_1_cruscotto_startup.pdf);

[2] Art. 98 CPI;

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