Crisi Startup Innovativa - sovraindebitamento e liquidazione

La normativa introduce una deroga in favore delle startup innovative in caso di loro crisi.

 

Per queste società infatti:

  1. non si applicano le procedure concorsuali con l’eccezione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio (previsti dal Capo II della L. 27 gennaio 2012, n. 3);
  2. è prevista una semplificazione della procedura di liquidazione della società in conseguenza dell’apertura della crisi da sovraindebitamento.

 

L’esclusione dall’assoggettamento delle procedure concorsuali è condizionata alla sussistenza dei requisiti da parte della startup innovativa. Decorso il termine quadriennale tale deroga non può considerarsi applicabile.

 

Dalla natura della norma si evidenzia come il legislatore abbia voluto sottrarre la startup innovativa alla disciplina del fallimento, prevedendo l’assoggettamento delle stessa alla normativa che regola la gestione della crisi da sovraindebitamento, applicabile a soggetti non fallibili, tenuto conto dell’elevato tasso di rischio d’impresa collegato all’investimento in attività ad alto livello d’innovazione. Inoltre, deve ritenersi che il legislatore, con tale scelta, abbia promosso una responsabilizzazione dell’imprenditore innovativo, stimolandolo a reagire tempestivamente ai primi segnali della crisi, quando il dissesto non sia ancora tanto grave, cosicché possa essere perseguito nel migliore dei modi l’obiettivo del fresh start (risanamento dell’imprenditore).

 

La crisi da sovraindebitamento è definita come “una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio liquidabile, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni”.

 

La nozione di sovraindebitamento abbraccia quindi due situazioni:

 

  1. la prima si riferisce ad uno squilibrio non momentaneo ma patologico tra patrimonio liquidabile ed obbligazioni assunte dal debitore,
  2. la seconda coincide invece con la vera e propria insolvenza consistente nella definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

 

Gli strumenti che possono essere impiegati per porre rimedio a questa situazione sono due:

 

  • l’accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti;
  • la liquidazione del patrimonio.

 

Entrambi i procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio hanno natura volontaria (sono attivabili solo su istanza del debitore) e concorsuale (è applicabile il regime di sospensione delle azioni convenzionali e legali e del corso degli interessi legali, pagamento parziale dei creditori).

 

L’accordo di composizione della crisi si basa sulla presentazione, da parte della startup innovativa, di una proposta, corredata da un piano che preveda termini e modalità di pagamento dei creditori, nel rispetto di alcuni criteri fissati dalla legge in favore di determinate categorie di crediti (crediti impignorabili, crediti privilegiati, crediti fiscali di particolare natura ecc.).

 

Il procedimento si svolge con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi (le cui funzioni possono essere svolte dagli organismi di conciliazione presso le Camere di Commercio, dagli ordini professionali di avvocati, commercialisti e notai, da enti pubblici dotati di speciali requisiti, o, in alternativa, da un avvocato, commercialista o notaio nominato dal Tribunale su richiesta della startup) e sotto la vigilanza del tribunale.

 

L’accordo può essere omologato solo se viene approvato da tanti creditori che rappresentino il 60% dei crediti; in tal caso, diviene obbligatorio per tutti i creditori, anche dissenzienti, con titolo anteriore all’apertura della procedura.

 

Con un procedimento la cui durata è fissata in sei mesi, la start up innovativa può quindi ottenere il risultato di liberarsi integralmente delle proprie obbligazioni, e di poter eventualmente riprendere l’attività con un fresh start.

 

***

 

Quando l’accordo di composizione non sia proponibile per difetto dei presupposti, oppure dopo l’omologa non venga correttamente eseguito, la startup innovativa, e anche i creditori nel secondo caso, possono chiedere l’apertura del procedimento di liquidazione del patrimonio.

 

In tale ipotesi, la startup innovativa deve mettere a disposizione tutti i suoi beni, inclusi quelli che sopraggiungano nei quattro anni successivi all’apertura della procedura. Il procedimento di liquidazione, infatti, per legge non può durare meno di quattro anni, e comunque non può essere dichiarato concluso finché non siano liquidati tutti i beni.

 

Anche in questo caso il procedimento si svolge con l’ausilio dell’organismo di composizione della crisi e sotto la vigilanza del tribunale, ma con la presenza necessaria del liquidatore nominato dal Tribunale, che assume la gestione i beni, ne cura la liquidazione e, una volta accertato lo stato passivo, distribuisce il ricavato delle vendite ai creditori. 

Tale procedimento rappresenta una “morte dolce e indolore” per l’imprenditore, che è così esonerato dalle complicazioni del fallimento e può ambire al suo risanamento.

 

Il legislatore stabilisce un'ulteriore agevolazione per le startup prescrivendo che una volta decorso il termine di dodici mesi dell'iscrizione nel Registro delle Imprese del decreto di apertura della liquidazione della start up innovativa, l'accesso ai dati relativi ai soci iscritti nel medesimo registro sia consentito solo alle autorità giudiziarie e di vigilanza, inibendo così l'accesso a tali informazioni al pubblico.

 

(il presente contenuto costituisce esclusivamente un’informativa di massima, che non ha pretese di esaustività, e che in ogni caso non sostituisce l’intervento e la consulenza di un avvocato)

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