Regole di funzionamento della Startup innovativa

Il DL 179/2012 ha apportato importanti innovazioni e deroghe alla disciplina generale con lo scopo di agevolare la costituzione e lo sviluppo delle startup innovative. Ecco le principali:

 

  • La nuova disciplina per il ripianamento delle perdite: il decreto prevede una moratoria di un anno per il ripianamento delle perdite superiori ad un terzo del capitale sociale e il termine è posticipato al secondo esercizio successivo. Per le start up innovative che si trovassero nelle ipotesi in cui la perdita di oltre 1/3 intacchi il capitale minimo della società, l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori potrà deliberare, in alternativa all’immediata riduzione ed aumento del capitale, di rinviare tale decisione alla chiusura dell’esercizio successivo. Fino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui all’articolo 2484 comma 1, n. 4) c.c. e 2545-duodecies c.c.. Se entro l'esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare ai sensi degli articolo 2447 o 2482-ter c.c..
  • Introduzione delle “classi di quote”: l’atto costitutivo delle startup innovative create in forma di società a responsabilità limitata può prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione;
  • Offerta al pubblico: le quote di partecipazione possono essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari anche attraverso l’utilizzo di portali online per la raccolta di capitali (c.d. crowfunding);
  • Deroga al divieto di effettuare operazioni sulle proprie partecipazioni: le startup innovative costituite in forma di s.r.l. potranno compiere operazioni sulle proprie partecipazioni a condizione che l’operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che contemplino l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o membri dell'organo di amministrazione, prestatori di opera e servizi anche professionali;
  • Strumenti finanziari: L’atto costitutivo delle startup innovative e gli incubatori certificati possono prevedere l’emissione, a seguito di apporto da parte dei soci o di terzi anche di opere o servizi, di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci (articoli 2479 e 2479-bis c.c.). l’emissione può avvenire a seguito di un apporto da parte di soci o di terzi che può essere anche di opera o servizi.

 

(il presente contenuto costituisce esclusivamente un’informativa di massima, che non ha pretese di esaustività, e che in ogni caso non sostituisce l’intervento e la consulenza di un avvocato)

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