Tra gli obblighi che ha l'amministratore nella sua attività di gestione del condominio vi sono, tra gli altri, quello di compiere atti conservativi sulle parti comuni dell'edificio (art. 1130 Codice Civile, comma 1 n. 4) e, soprattutto, quello di eseguire le deliberazioni dell'assemblea (art. 1130 Codice Civile, comma 1 n. 1).
Di conseguenza, se vi è stata una delibera con la quale l'assemblea ha dato incarico di attivarsi affinchè venissero posti in essere interventi sul muro perimetrale, l'amministratore era tenuto ad eseguirla in termini congrui rispetto alla natura del problema.
L'eventuale omissione rappresenterebbe una grave irregolarità, causa di revoca giudiziale, come previsto dall'art. 1129 comma 12 punto 2 Codice Civile.
Per completezza, peraltro, anche nel caso in cui non fosse intervenuta una formale delibera di intervento l'amministratore, a seguito delle numerose segnalazioni, avrebbe comunque dovuto attivarsi in quanto tenuto a compiere atti conservativi sulle parti comuni.
La mala gestio, qualora abbia provocato danni al condominio, può essere contestata all'amministratore unitamente alla richiesta di risarcimento dei danni che siano diretta causa del comportamento omissivo dell'amministratore.
Avvocato Egidio Rossi
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