Ristrutturazione unità immobiliare. Se e come modificare la tabelle millesimali?
A norma dell'art. 69 Disp. Att. Codice Civile, i valori delle tabelle millesimali possono essere modificati o rettificati in due casi, ovvero:
1) quando le tabelle sono frutto di errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo per il rifacimento delle tabelle è a carico del condomino che ha dato luogo alla variazione.
Nel suo caso, pertanto, solo se la ristrutturazione ha comportato le variazioni di cui al precedente punto 2) (oltre un quinto) dovranno essere riviste le tabelle millesimali mentre, in caso contrario, non sarà necessario provvedervi. Ovviamente dovrà essere un tecnico specializzato a determinare correttamente questa proporzione sull'immobile.
Avvocato Rossi Egidio