Decoro architettonico e nuove installazioni

Buongiorno in riferimento ad un condominio di 8 unità e 2 piani sito in Padova, avrei la necessità di installare una struttura anti caduta per bambini avendone 4 che appoggiano la sedia a ridosso del terrazzo e ci salgono sopra (terrazzo al secondo piano e dalla parte che da alla strada principale). Se dovessi installare una struttura in ferro che sorregge una rete serve l'asseverazione di un Geometra ( o comunque un tecnico), più il nulla osta dell'assemblea condominiale il tutto da allegare alla Cila del comune. Chiedo: nel caso in cui installassi una semplice rete in pvc (vedi https://www.kidpro.it/rete-anticaduta.html) serve comunque la documentazione sopra citata? Ho trovato questa seconda soluzione perchè il nulla osta da parte dei condomini non la otterrò mail a causa di varie situazioni di tensione. (se possibile riferire gli estremi delle normative) Grazie Cordiali saluti.

Condominio (01/05/2018)
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Autore:
Avvocato Egidio Rossi
Diritto del lavoro, Separazione divorzio e modifica delle condizioni, Divorzio breve, Condominio, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Locazioni ad uso abitativo, Immobili
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Risposta:

In relazione al Suo quesito (lasciando alla valutazione di un tecnico abilitato la necessità, o meno, di presentazione di pratica comunale per l'installazione di quanto illustrato) occorre premettere che anche l'installazione di un semplice manufatto in PVC, in assenza di approvazione da parte della compagine condominiale, potrebbe esporLa a contestazioni riguardanti l'alterazione del decoro architettonico del condominio, tantopiù se il Suo terrazzo insiste sulla strada principale.

Detto ciò, bisogna comunque considerare che il concetto di decoro architettonico è stato più volte oggetto di pronunce della giurisprudenza, secondo le quali, ad esempio (vedasi sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno del 14 novembre 2017) "la tutela del decoro architettonico degli edifici condominiali, anche di quelli privi di particolari pregi artistici, è stata apprestata dal legislatore, all'art. 1120 comma 2 c.c., non in astratto, bensì in considerazione della concorrenza di due distinte circostanze concrete: 1) un'alterazione delle linee e delle strutture fondamentali dell'edificio, od anche di sue singole parti o di suoi singoli elementi dotati di sostanziale autonomia e 2) una consequenziale diminuzione del valore dell'intero edificio e, quindi, anche di ciascuna delle unità immobiliari che lo compongono".

Di conseguenza, un'eventuale richiesta di rimozione da parte del condominio sulla base dell'alterazione del decoro architettonico sarebbe comunque contestabile in ogni sede.

Resta inteso, comunque, che sarebbe opportuno conoscere anche il contenuto del regolamento condominiale in materia di decoro architettonico e/o in materia di installazioni su terrazzi e balconi.

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