spese condominiali. Solidarietà tra venditore ed acquirente?

Salve, ho acquistato un appartamento il 30\10\17 nell'atto di compravendita dal notaio, è stata inserita la dichiarazione dell'amministratore che non c'erano carichi pendenti con il condominio da parte del venditore. Oggi mi arriva tra le spese da pagare una di 164,00 euro per una diffida legale al vecchio proprietario per rimozione grate posto auto dopo 5 solleciti amministrativi. Queste grate al momento dell'acquisto non comparivano ed ignoravo i solleciti. Chi deve pagare? Io nuovo acquirente o il vecchio venditore che ovviamente se la darà a gambe? grazie per l'aiuto 

Condominio (27/10/2018)
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Autore:
Avvocato Guido Vecellio
Diritto bancario e Cartelle esattoriali, Condominio, Recupero Crediti
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Risposta:

L'art. 63 disp.att. codice civile c. 2° comma dispone che chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato in solido con questo al pagamento delle spese relative all'anno in corso ed a quello precedente.

La Cassazione Civile con sentenza n.8792 del 10/04/2013 sottolinea che occorre fare una distinzione netta tra le spese necessarie per la manutenzione ordinaria e quelle previste per l'amministrazione straordinaria.

Queste ultime vengono deliberate da una assemblea condominiale.

Occorre pertanto far riferimento alla data della delibera: sopporta i costi chi era proprietario al momento della delibera.

Quindi se le spese sono anteriori alla vendita dell'appartamento, ne risponde il venditore.

L'acquirente ha sempre e comunque diritto di rivalsa, se ha versato al Condominio importi per tali spese. Dovrà pertanto esaminare i verbali assembleari al fine di reperire una delibera riguardante la rimozione delle grate posto auto.

Avvocato Guido Vecellio

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