In merito al Suo quesito, la questione risulta strettamente connessa alla valutazione del comportamento tenuto dalla Banca nella trattazione della pratica di richiesta mutuo, che deve richiamarsi al generale obbligo “di buona fede e correttezza” previsti in tema di “trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari”. Ciò detto, è altresì previsto che nella fase precontrattuale – in assenza di un diverso accordo tra le parti – ciascuna parte sia, comunque, chiamata a sopportare le relative spese, senza poter in alcun modo pretendere dall’altra parte, nel caso di interruzione della trattativa, alcuna somma a titolo di rimborso spese e/o di penale per il caso di (legittimo) recesso dalla trattativa medesima. Pertanto, nel suo caso di specie, verifichi inizialmente se abbia sottoscritto un’autorizzazione della Banca ad effettuare una perizia sull’immobile e il contenuto delle relative condizioni in esse indicate (ad es. costi, penali,etc.). Qualora non risultasse ciò, Le suggeriamo di presentare formale reclamo alla Banca – attraverso i canali previsti dall’Istituto bancario stesso - per chiedere il rimborso della somma a fronte sia della violazione degli obblighi di buona fede e correttezza che hanno impedito il prosieguo delle trattative sia di una mancata ed espressa accettazione dell’addebito della perizia. Qualora la Banca dovesse rigettare il Suo reclamo e ci fossero gli estremi per proseguire, Le ricordiamo che potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) senza l’assistenza di un legale. Quest’ultimo è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari; rappresenta un'opportunità di tutela più semplice, rapida ed economica rispetto a quella offerta dal giudice ordinario.