Risarcimento danno, responsabilità extracontrattuale

Buona sera, Mio padre e' caduto presso i locali della asl toscana centro scivolando sui gradini. il pronto soccorso della mesedima asl non ha visto la frattura al femore e a causa del lungo periodo di immobilita' e' diventato invalido . Ho fatto una richiesta danni per i gradini arrotondati e alla loro richiesta di ulteriori elementi ho intenzione di chiedere i danni per una mancata diagnosi della frattura non vista... Avrei bisogno di un consiglio.Grazie.Cordiali Saluti.

Infortunistica e incidenti stradali (28/03/2018)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Versiamo in una ipotesi di responsabilità extracontrattuale e, in particolare, occorre richiamare il dettato normativo dell'art. 2043 codice civile, che dispone:  "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".

Stabilito pertanto che l'eventuale responsabilità ascrivibile alla ASL esuli da un rapporto contrattuale e rientri nell'alveo delle - possibili - condotte illecite, vediamo nel caso di specie quale sia tale condotta illecita giuridicamente rilevante.

Il nostro caso deve prendere le mosse dall'art. 2051 codice civile, che recita: "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".

Il fatto colposo potrebbe essere quindi costituito dall'aver omesso di evitare che il bene in custodia alla ASL (quindi il complesso nel quale si trova l'azienda) potesse cagionare a terzi un danno ingiusto (nel nostro caso, l'infortunio).

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Esaminate le premesse normative, osserviamo che nella causazione del danno non deve esservi una condotta imprudente (quindi colposa) dello stesso danneggiato e che il bene che ha causato il danno fosse effettivamente fonte di potenziale pericolo. Ugualmente, controparte danneggiante potrà liberarsi da ogni responsabilità, dimostrando che il sinistro si sia verificato per caso fortuito.

Quanto al secondo profilo di danno, ovvero l'imperizia e/o negligenza nell'esercizio dell'attività medico/sanitaria (diagnosi scorretta), occorre provare, anche in tal caso, che Suo padre abbia a. patito effettivamente un danno; b. che tale danno sia inequivocabilmente riconducibile al fatto/omissione dei sanitari (nesso causale); c. che il fatto/omissione dei sanitari costituisca una condotta illecita, quindi colposa (imprudente, imperita o negligente).

Sarà necessario il conforto di una visita medico-legale, che possa fornire tali elementi, al fine di avanzare una fondata richiesta risarcitoria.

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